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Sentenza

Sentenza n. 11791/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso il 25 febbraio 2026 e notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione disponeva la revoca del nulla osta ai fini di lavoro subordinato dello straniero per lavoro subordinato, n. P-RM/L/Q/2024/104022, rilasciato in favore di Boutasmout Yacine in data 21 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202605963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato allo straniero

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento del 25 febbraio 2026 con cui la Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 21 maggio 2024. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che il medesimo ricorrente aveva già proposto, con un diverso difensore, un precedente ricorso, iscritto al NRG 5661/2026, avente a oggetto lo stesso provvedimento, nell'ambito del quale la Sezione aveva già deciso l'istanza cautelare con ordinanza n. 3271 del 10 giugno 2026, respingendola. Il riferimento contenuto nella precedente ordinanza alla data del 25 febbraio 2024 è stato qualificato come errore materiale, dovendosi intendere 25 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità. Il ricorso attuale aveva infatti il medesimo oggetto del precedente ricorso già proposto dallo stesso interessato e già esaminato, quanto alla domanda cautelare, dalla medesima Sezione. In applicazione del principio del ne bis in idem, il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la legittimità della revoca del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    La disposizione ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • È inammissibile un ricorso amministrativo proposto dallo stesso soggetto contro il medesimo provvedimento quando la stessa controversia sia già stata portata davanti al giudice amministrativo, anche se nel precedente giudizio sia stata già esaminata la domanda cautelare.
  • La proposizione del nuovo ricorso tramite un diverso difensore non elude il principio del ne bis in idem, quando coincidano il ricorrente e l'atto impugnato.
  • La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando il giudice abbia previamente avvisato le parti della possibile decisione in forma semplificata e queste siano state sentite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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