Cassazione Penale, Sentenza n. 29133/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rivolta impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto concorrente in quattro patti corruttivi (tre come corruzione propria e uno come corruzione per l'esercizio della funzione) realizzati tramite la società PROGET s.r.l., di cui era formalmente unico proprietario ma ritenuta cogestita con il fratello Danilo (all'epoca sindaco di Lonate Pozzolo). Contestava in particolare: l'insussistenza di prove sulla cogestione della PROGET e sulla sua consapevolezza dell'attività illecita del fratello; la qualificazione e la sussistenza del contributo personale ai singoli episodi corruttivi (capo 3, 4, 6 e 7), sostenendo che le somme riscosse erano corrispettivi legittimi per attività professionale; la corretta qualificazione giuridica dei fatti (sosteneva che si trattasse di corruzione per l'esercizio della funzione o atti legittimi, non di corruzione propria); l'erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen. per la confisca per equivalente; e la sproporzione della misura della pena rispetto al suo ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando le doglianze del ricorrente come generiche e meramente confutative delle valutazioni di merito. Ha ritenuto adeguata e logica la valutazione probatoria dei giudici di merito (deposizioni di dipendenti e soci della PROGET, dichiarazioni di dipendenti comunali, intercettazioni, accertamenti informatici, movimentazioni e uso di beni societari) che hanno dimostrato la cogestione de facto della PROGET da parte dei fratelli Rivolta, l'utilizzo della società per incassare somme legate agli accordi corruttivi e il totale condizionamento dell'azione pubblica del sindaco agli interessi delle società coinvolte. La Corte ha confermato la qualificazione dei reati come corruzione propria (anche per le vicende relative a permessi di costruire e varianti urbanistiche) e la confisca per equivalente fino a euro 54.940,00. Ha inoltre confermato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura massima era stata già riconosciuta in appello e che la quantificazione della pena e degli aumenti era conforme ai criteri di legge. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicata per la confisca per equivalente delle somme ritenute in parte prezzo della corruzione e in parte profitto del reato; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, parte degli importi percepiti dalla PROGET fosse riconducibile al reato e quindi soggetta a confisca
Richiamato nella qualificazione della condotta come corruzione propria: la Corte ha valutato che la funzione pubblica del sindaco fosse stata in concreto assoggettata/interamente condizionata agli interessi privati, integrando così il reato di corruzione propria (anche quando gli atti amministrativi abbiano aspetti di discrezionalità, rileva il concreto condizionamento dell'interesse pubblico)
Utilizzato nella motivazione sulla misura degli aumenti di pena: la Corte ha ritenuto la corretta e giustificata determinazione dell'aumento, calcolato comunque in misura inferiore al minimo edittale per i motivi esplicitati
Citato relativamente ad altre contestazioni emerse in relazione a conversazioni valorizzate; non è centrale per la decisione di Cassazione sul ricorso principale, ma menzionato come riferimento ad accertamenti in altro procedimento
Massime di principio
- Il terzo che svolge attività di intermediazione, collazione del prezzo o mette a disposizione una impresa per incassare utilità può concorrere nel reato di corruzione anche se non è pubblico ufficiale: è sufficiente dimostrare, con un quadro probatorio complessivo, il ruolo funzionale al patto corruttivo (intercettazioni, movimenti di denaro sproporzionati, uso societario, testimonianze).
- La distinzione tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione dipende non solo dalla natura formale degli atti amministrativi, ma dall'effetto concreto sull'interesse pubblico: se l'attività del pubblico ufficiale è in pratica assoggettata all'interesse privato (condizionamento o 'presa in carico'), può configurarsi corruzione propria.
- La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter può essere disposta anche quando le somme transitano attraverso una società formale che svolge attività professionale: occorre valutare proporzione e nesso tra le somme e la condotta corruttiva (prezzo o profitto del reato).
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che ripropongono meri rilievi di merito o confutazioni generiche della valutazione probatoria dei giudici di merito: la Suprema Corte verifica soprattutto questioni di diritto e la logica della motivazione, non riconsidera i fatti ove la motivazione sia congrua.
- Anche se una parte del compenso può avere giustificazione professionale, la presenza di elementi convergenti (uso societario per incassi, dichiarazioni, intercettazioni, prove informatiche, pagamenti sproporzionati) può integrare il nesso con l'accordo corruttivo e giustificare responsabilità penale e misure patrimoniali.
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