Cassazione Penale, Sentenza n. 33645/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, dopo aver unificato in sede esecutiva più condanne, aveva revocato la sospensione condizionale di una pena precedente (concessa con sentenza del 5/11/2018) ritenendo sussistente il presupposto di revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. per reati commessi nel quinquennio. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 168, comma primo, e 164, comma quarto, cod. pen., sostenendo che, una volta unificati i reati, le pene complessive non superavano i limiti dell'art. 163 c.p. e quindi la revoca della sospensione non poteva essere disposta (art. 164, comma quarto, come causa di esclusione della revoca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione abbia svolto l'istruttoria in ordine errato: la verifica dell'esistenza della continuazione e l'unificazione delle condanne doveva essere effettuata prima di decidere sulla revoca della sospensione condizionale. Dato che, riconosciuta la continuazione tra alcuni titoli, la pena complessiva non supera i limiti dell'art. 163 c.p., la revoca non poteva essere disposta. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena, escludendo la revoca stessa.
Norme richiamate
art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.
Stabilisce i casi in cui la sospensione condizionale della pena è revocabile quando l'imputato commetta nuovi delitti entro il quinquennio; la Corte ha ritenuto che la revoca non può essere disposta se, dopo aver accertato la continuazione e l'unificazione dei titoli, la pena complessiva non supera il limite previsto (salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164).
art. 164, comma quarto, cod. pen.
Prevede che in presenza di continuazione tra reati la pluralità di condanne possa essere assimilata a una condanna unica e che in tale ipotesi opera un'eccezione alla possibilità di revoca della sospensione: se la pena complessiva resta nei limiti dell'art. 163 la sospensione non deve essere revocata.
Fissa i limiti massimi della sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato che, una volta determinata la pena complessiva in esito all'unificazione, essa non eccede i limiti di legge e quindi la sospensione non poteva essere revocata.
Massime di principio
- Prima di valutare la revoca della sospensione condizionale occorre verificare se tra le condanne sussista l'istituto della continuazione e, se del caso, unificare i titoli per determinare la pena complessiva.
- Se, dopo l'unificazione dei reati per continuazione, la pena complessiva non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., la sospensione condizionale concessa con precedente sentenza non può essere revocata (art. 164, comma quarto, richiamato da art. 168).
- La revoca della sospensione richiede che i successivi reati determinino, al netto dell'eventuale unificazione, il superamento della soglia di legge prevista per l'applicazione o la revoca del beneficio; non è sufficiente la mera esistenza di nuove condanne se l'unificazione le rende compatibili con i limiti previsti.
- Il corretto ordine logico e procedurale nel giudizio di esecuzione è essenziale: prima l'accertamento della continuazione/unificazione, poi la valutazione degli effetti di tale unificazione sul beneficio della sospensione.
- In situazioni analoghe la difesa può opporre efficacemente la ricostruzione per continuazione delle condotte per preservare la sospensione condizionale già concessa; la Procura deve dimostrare che, anche dopo unificazione, ricorrono i presupposti per la revoca.
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