Cassazione Penale, Sentenza n. 29722/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina a una gioielleria. Il ricorrente ha contestato violazione di legge e vizi di motivazione: avrebbe denunciato una lettura parcellizzata degli elementi indiziari, la scarsa autonomia e attendibilita dell'esame antropometrico (i rapinatori erano travisati), l'assenza di reperti (denaro, preziosi, indumenti, armi) a suo carico e il ricorso a congetture; ha inoltre sostenuto l'inattendibilita di alcune trascrizioni intercettive.
La decisione
Il ricorso per cassazione e stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto che, nelle impugnazioni di misure cautelari, la cassazione non puo rideterminare i fatti salvo che non ricorrano violazioni di norme o manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione. Nel caso di specie la decisione del GIP e del Tribunale del riesame e stata ritenuta coerente: le intercettazioni telefoniche, lette secondo criteri di linearita logica, e i dati antropometrici hanno formato un quadro indiziario integrato; l'assenza di reperti e spiegata con la professionalita degli autori e il tempo intercorso; l'eccezione di generale inattendibilita delle trascrizioni non e stata accolta in quanto la censura riguardava soltanto specifiche intercettazioni. Il ricorrente e stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria e stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Il requisito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e richiamato per valutare la legittimita della misura; in cassazione la questione e rilevabile solo se connessa a violazione di norme o a manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione
Richiama le esigenze cautelari come presupposto per la misura, la cui valutazione rimane ancorata al giudizio di merito salvo vizi formali o di motivazione rilevabili in cassazione
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Il contenuto delle intercettazioni tra terzi puo costituire fonte diretta di prova anche senza riscontro esterno, salva la valutazione del giudice sulla coerenza e linearita del significato attribuito alle conversazioni
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale a carico della cancelleria per adempimenti successivi alla decisione, richiamata dalla Corte per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari e ammissibile solo per censure di diritto o se la motivazione e manifestamente illogica, contraddittoria o manca di argomentazione essenziale; non serve per rivedere la valutazione di merito sui fatti
- Le intercettazioni, anche se criptiche o tra terzi, sono valutazione di fatto del giudice di merito e restano in gran parte insindacabili in cassazione se la loro interpretazione e logica e coerente con le massime di esperienza
- Dati antropometrici o tecnici possono svolgere funzione di riscontro esterno rispetto ad elementi indiziari tratti da conversazioni o altri elementi, purché gli esiti siano presentati come accertamenti con contenuti certi
- L'assenza di reperti materiali non annulla automaticamente la gravita indiziaria se esistono altri elementi probatori pregnanti e circostanze che giustificano il mancato rinvenimento (per esempio elevata professionalita degli autori o tempo intercorso)
- Contestare l'attendibilita di intercettazioni richiede censure specifiche e circostanziate; una contestazione generica di inattendibilita non e sufficiente
- In casi simili, la difesa dovrebbe focalizzarsi su vizi di diritto, incongruenze manifeste della motivazione, errori procedurali o sulla dimostrazione che gli elementi tecnici adotti come riscontro non sono realmente autonomi o attendibili
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