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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04291/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. In sede di legittimità deduceva: 1) l'erroneità della motivazione sul giudizio di responsabilità e l'insussistenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 2) l'eccessività della pena irrogata; 3) la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifici, perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, i motivi relativi alla responsabilità, all'asserita scriminante ex art. 54 c.p. e alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha poi giudicato inammissibile e manifestamente infondata la censura sulla pena, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Parimenti inammissibili e infondate sono state ritenute le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era logica e conforme ai principi consolidati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato come scriminante dedotta dalla ricorrente; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è ritenuta non specifica e reiterativa di quelle già disattese in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è dichiarata non specifica e inammissibile.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la graduazione delle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri legali e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare, senza reale critica argomentata, i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'insussistenza di una scriminante o della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è non specifico e quindi inammissibile.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la graduazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La valutazione della recidiva deve essere svolta in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne per stabilire se la pregressa condotta sia sintomatica di una stabile inclinazione al delitto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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