Cassazione Penale, Ordinanza n. 04291/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. In sede di legittimità deduceva: 1) l'erroneità della motivazione sul giudizio di responsabilità e l'insussistenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 2) l'eccessività della pena irrogata; 3) la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifici, perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, i motivi relativi alla responsabilità, all'asserita scriminante ex art. 54 c.p. e alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha poi giudicato inammissibile e manifestamente infondata la censura sulla pena, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Parimenti inammissibili e infondate sono state ritenute le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era logica e conforme ai principi consolidati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come scriminante dedotta dalla ricorrente; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è ritenuta non specifica e reiterativa di quelle già disattese in appello.
Richiamato per la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è dichiarata non specifica e inammissibile.
La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la graduazione delle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri legali e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare, senza reale critica argomentata, i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
- La deduzione dell'insussistenza di una scriminante o della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è non specifico e quindi inammissibile.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la graduazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La valutazione della recidiva deve essere svolta in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne per stabilire se la pregressa condotta sia sintomatica di una stabile inclinazione al delitto.
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