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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44369/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna in appello denunciando la illegittima dichiarazione di contumacia e la definizione del processo in sua assenza nonostante fosse stato comunicato al collegio che si trovava trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in attesa di espulsione. Si censura inoltre la modalità di notifica del provvedimento (notifica allo studio del difensore ex art. 157 c. 8‑bis c.p.p.) anziché presso la struttura di detenzione e la mancata adozione da parte della Corte di misure idonee a garantire la partecipazione (traduzione/accompagnamento) o ad accertare l'effettiva avvenuta espulsione prima di proseguire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che all'udienza precedente la Corte di Appello aveva riconosciuto l'impedimento legittimo del ricorrente e aveva incaricato il CPR di comunicare l'eventuale espulsione, ma alla successiva udienza non risultava alcuna comunicazione e l'imputato era comunque dichiarato contumace e il processo definito. Per tali ragioni la Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen. lett. c)

    Norma sulla nullita' per violazione del diritto di difesa; la Corte distingue i casi in cui un'erronea dichiarazione di contumacia non produce nullita' se all'udienza in cui e' stato dedotto l'impedimento non si e' svolta alcuna attivita' processuale, ma puo' invece dar luogo a nullita' quando la celebrazione e gli atti successivi si siano svolti nonostante il legittimo impedimento.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti delle nullita' sugli atti successivi; la Corte applica il principio secondo cui la nullita' si estende agli atti successivi solo se questi sono concretamente condizionati dall'atto nullo.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti delle nullita' successivamente compiute: la nullita' non si estende automaticamente agli atti che seguono quando non risultano da essa posti in pericolo i diritti di difesa.

  • art. 420‑ter comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il giudice di valutare, anche in chiave probabilistica, la sussistenza di un impedimento alla partecipazione; la Corte richiama questo principio per affermare che la conoscenza di una restrizione della liberta' personale impone al giudice di adottare misure per assicurare la partecipazione o rinviare.

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali rilevanti nell'impugnazione; la Corte lo inserisce nel novero delle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi procedurali relativi alla partecipazione dell'imputato.

  • art. 157 comma 8‑bis cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica ad avvocato; nel caso la difesa ha contestato che la notifica in appello fosse effettuata allo studio dell'avvocato mentre l'imputato era trattenuto in una struttura di espulsione, per cui la Corte segnala l'importanza di assicurare la comunicazione al luogo di detenzione quando rilevante per la partecipazione.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle regole di notifica e di svolgimento del processo in appello; viene considerata nel valutare la correttezza delle comunicazioni e delle forme di partecipazione dell'imputato.

Massime di principio

  • La comunicazione al giudice che l'imputato e' ristretto in una struttura (carcere, CPR, arresti domiciliari) integra un legittimo impedimento che impone al giudice di valutare l'effettiva possibilita' di sua partecipazione e, se occorre, di disporre la traduzione o l'accompagnamento o il rinvio.
  • Dichiarare la contumacia e proseguire il processo quando il giudice era a conoscenza di una restrizione della liberta' personale senza aver prima accertato l'effettiva inesistenza dell'impedimento o senza aver adottato misure per assicurare la partecipazione puo' determinare nullita' della sentenza di merito.
  • L'erronea qualificazione dell'impedimento come inesistente non determina automaticamente nullita' se all'udienza in cui e' stato dedotto non e' stata svolta alcuna attivita' processuale; ma se atti decisionali si svolgono in violazione dell'impedimento conosciuto, gli atti sono viziati.
  • La notifica agli avvocati e le modalita' ordinarie di comunicazione non esonerano il giudice dal dovere di verificare la presenza fisica o lo status dell'imputato quando quest'ultimo risulta trattenuto in strutture di privazione della libertà; se la comunicazione dall'istituto non conferma l'avvenuta espulsione, non si deve procedere alla definizione.
  • In casi simili il giudice deve procedere anche con valutazioni probabilistiche e con l'uso dei poteri istruttori per garantire il diritto fondamentale dell'imputato alla partecipazione, prevalendo tale diritto sull'interesse alla celere definizione del procedimento.

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