Cassazione Penale, Sentenza n. 25255/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Forlì che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati di evasione (commessi il 04/12/2015 e l'08/02/2016) e tra altre sentenze già rifiutate dalla Corte d'appello di Lecce. Spedicato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.), sostenendo l'identità delle condotte, la contiguità temporale e la medesima finalità di tornare a delinquere, con conseguente unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta, logica e approfondita la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione per mancata dimostrazione di indicatori concreti di un unico disegno criminoso: presenza di distanza temporale (oltre due mesi), modalità esecutive differenti, e finalità diverse (la prima evasione collegata a una rapina, la seconda finalizzata semplicemente a riconquistare la libertà). È stato inoltre richiamato l'onere probatorio a carico del condannato di fornire elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
citato nel motivo di ricorso
Il ricorrente invoca tali lett. per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondate tali doglianze rispetto alla decisione impugnata
Giurisprudenza consolidata - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) Rv. 270074
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074
Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, occorre verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, e che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 475 del 22/11/1996 (Rv. 207732)
Sez. 6, n. 475 del 22/11/1996, dep. 1997, Rv. 207732
La Corte ha osservato che, pur non essendo ontologicamente incompatibile, il reato di evasione si concilia difficilmente con l'ipotesi della continuazione, rendendo necessaria una solida prova di programmazione unitaria
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (Rv. 267580)
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580
In esecuzione grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità formale dei titoli di reato
Massime di principio
- L'onere di provare l'esistenza di un "unico disegno criminoso" spetta al condannato che invoca la continuazione: servono elementi concreti e specifici, non meramente cronologia o tipologia del reato
- Per valutare la continuazione occorre prendere in considerazione molteplici indicatori (omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, finalità, sistematicità e programmazione) e non valorizzare singoli indici isolatamente
- Il reato di evasione è in genere difficilmente compatibile con la qualificazione per continuazione, salvo prova chiara che le evasioni fossero programmate nell'ambito di un medesimo progetto criminoso
- La mera prossimità temporale (es. distanza di oltre due mesi) o l'identità del titolo di reato non sono di per sé sufficienti a stabilire la continuazione; la valutazione è caso per caso
- Se una domanda analoga è già stata rigettata da altro giudice, il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile la reiterazione dell'istanza; occorre evitare la riproposizione indistinta di questioni già decise
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