Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) erronea esclusione della qualificazione del fatto come peculato d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. pen., sostenendo che le somme erano state restituite e che il peculato d'uso potrebbe riguardare anche beni fungibili; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità) in considerazione della modestia delle somme e della loro restituzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la condotta integra il reato di peculato: le somme riscosse per conto del Comune sono entrate nella disponibilità della pubblica amministrazione al momento della consegna all'incaricato e l'omesso versamento configura peculato. Ha escluso l'applicabilità del peculato d'uso al denaro, in quanto il denaro è bene fungibile e la forma attenuata richiede l'uso momentaneo e l'immediata restituzione, assenti nel caso (la restituzione è avvenuta mesi dopo). Ha inoltre ritenuto non sussistente l'attenuante di speciale tenuità ai sensi dell'art. 62 n. 4, perché il danno va valutato al momento della consumazione del reato e l'ammontare, pur modesto, non è stato ritenuto di speciale tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato di peculato comprende anche l'omesso versamento di somme riscosse nell'esercizio di una funzione pubblica, perché il denaro entra nella disponibilità della P.A. al momento della ricezione. Il secondo comma (peculato d'uso) non si applica al denaro, essendo quest'ultimo bene fungibile e incompatibile con il requisito dell'uso momentaneo e della immediata restituzione.
La circostanza attenuante speciale prevista per talune fattispecie contro la pubblica amministrazione è stata riconosciuta in primo grado ma non rilevante ai fini dell'ulteriore valutazione di speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4; rileva per valutazioni complessive di gravità ma non sostituisce la valutazione dell'entità del danno al momento della consumazione.
L'attenuante del danno di speciale tenuità si valuta in base all'entità del danno patrimoniale al momento della consumazione del reato; eventi successivi quali la restituzione non possono trasformare un danno non 'di speciale tenuità' in tale, pertanto non è stata concessa.
Massime di principio
- Il denaro è bene fungibile: la fattispecie attenuata del peculato d'uso (secondo comma art. 314) non si applica al denaro perché non è possibile restituire la stessa cosa dopo l'uso; conta la restituzione immediata per configurare l'ipotesi attenuata.
- Chi è incaricato della riscossione di somme per conto della pubblica amministrazione pone tali somme nella disponibilità della P.A. al momento della ricezione; l'omesso versamento integra il peculato anche se i fondi vengono restituiti successivamente.
- La valutazione dell'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4) deve riferirsi all'entità del danno al momento della consumazione del reato; la successiva restituzione non incide su tale valutazione.
- Occorre distinguere i casi in cui una disciplina settoriale prevede sanzioni specifiche (es. concessionari con regime diverso): in tali situazioni la sfera di applicazione del peculato può essere limitata e va valutato il quadro normativo specifico.
- Il tempo di trattenimento delle somme è rilevante: trattenimenti prolungati o ritardi significativi nel versamento indeboliscono argomenti difensivi basati su un uso momentaneo o su immediata restituzione.
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