Ordinanza n. 90/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Liguria, di chiusura della rivendita speciale n. 138 con annessa ricevitoria Lotto, con incameramento totale degli importi dei depositi cauzionali a suo tempo costituiti a garanzia degli obblighi contrattuali per la gestione della rivendita tabacchi e della ricevitoria lotto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di chiusura della rivendita speciale n. 138 con annessa ricevitoria Lotto e di incameramento integrale dei depositi cauzionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha disposto la chiusura della rivendita speciale di tabacchi e della ricevitoria Lotto, nonché l'incameramento totale delle somme costituenti depositi cauzionali a garanzia degli obblighi contrattuali. Nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dall'incameramento della cauzione e dalla conseguente esposizione all'azione di rivalsa del fideiussore.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che la rivendita era già chiusa e la cauzione era già stata incamerata; il danno prospettato, consistente nell'esposizione all'azione di rivalsa del fideiussore, non era attuale e, soprattutto, non era irreparabile. Le esigenze della ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissato per l'udienza pubblica del 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato, in concreto, sull'assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la prospettiva di un pregiudizio attuale e irreparabile; non è sufficiente un danno meramente eventuale derivante dalla possibile futura azione di rivalsa di un fideiussore.
- Quando l'effetto pregiudizievole dell'atto si è già integralmente prodotto, la sospensione cautelare può essere negata se non è dimostrata l'utilità concreta e attuale della misura.
- L'esigenza cautelare può essere ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito quando il danno allegato non presenta carattere di irreparabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →