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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Liguria, di chiusura della rivendita speciale n. 138 con annessa ricevitoria Lotto, con incameramento totale degli importi dei depositi cauzionali a suo tempo costituiti a garanzia degli obblighi contrattuali per la gestione della rivendita tabacchi e della ricevitoria lotto.

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura della rivendita speciale n. 138 con annessa ricevitoria Lotto e di incameramento integrale dei depositi cauzionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha disposto la chiusura della rivendita speciale di tabacchi e della ricevitoria Lotto, nonché l'incameramento totale delle somme costituenti depositi cauzionali a garanzia degli obblighi contrattuali. Nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dall'incameramento della cauzione e dalla conseguente esposizione all'azione di rivalsa del fideiussore.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che la rivendita era già chiusa e la cauzione era già stata incamerata; il danno prospettato, consistente nell'esposizione all'azione di rivalsa del fideiussore, non era attuale e, soprattutto, non era irreparabile. Le esigenze della ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissato per l'udienza pubblica del 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato, in concreto, sull'assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la prospettiva di un pregiudizio attuale e irreparabile; non è sufficiente un danno meramente eventuale derivante dalla possibile futura azione di rivalsa di un fideiussore.
  • Quando l'effetto pregiudizievole dell'atto si è già integralmente prodotto, la sospensione cautelare può essere negata se non è dimostrata l'utilità concreta e attuale della misura.
  • L'esigenza cautelare può essere ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito quando il danno allegato non presenta carattere di irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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