Cassazione Penale, Ordinanza n. 35110/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di truffa e il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'insussistenza degli estremi costitutivi del reato di truffa, sostenendo in sostanza che la vicenda avesse rilevanza soltanto civilistica. Con il secondo motivo lamentava vizi di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il danno non fosse tale da escluderne l'applicazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di questioni già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con la motivazione d'appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità del danno, quantificato in euro 1.500,00, e aveva valorizzato l'abitualità ostativa desunta da precedenti specifici a carico del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del delitto di truffa contestato; la Corte rileva che la doglianza difensiva non scalfisce la motivazione di merito sull'integrazione degli estremi del reato.
Richiamato in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma il diniego fondato sul valore del danno e sulla presenza di precedenti specifici ostativi.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della mera rilevanza civilistica della vicenda non è sufficiente a escludere la truffa se non si indica puntualmente in che modo la motivazione di merito avrebbe erroneamente individuato gli artifici, i raggiri o l'evento di danno propri del reato.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere escluso quando il danno non sia esiguo e quando risultino precedenti specifici idonei a integrare l'abitualità ostativa.
- Il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto e della personalità dell'agente, potendo il pregresso specifico incidere in senso preclusivo.
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