Cassazione Civile, Ordinanza n. 32714/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera professionale in ambito odontoiatrico. Un paziente aveva dedotto un grave inadempimento del dentista con riguardo all'esecuzione di una protesi dell'arcata superiore realizzata nel 2007 e di tre mini-impianti eseguiti nel 2012, chiedendo la risoluzione parziale del contratto, la restituzione della parte di compenso riferibile a tali prestazioni e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti indicati e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando anche la trascrizione cartacea di una conversazione tra le parti, ritenuta prova utilizzabile nonostante il disconoscimento della controparte. Il dentista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 111 Cost. e 2712 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su una trascrizione di fonoregistrazione inutilizzabile, priva di garanzie di autenticità e non accompagnata dal supporto audio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2712 c.c. per avere il giudice di merito utilizzato comunque quel documento, nonostante il tempestivo disconoscimento, per fondare la condanna alla restituzione di euro 10.600.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente formulate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dalla Corte territoriale e la valutazione delle risultanze probatorie. Ha inoltre rilevato che, in tema di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri elementi probatori; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato la piena utilizzabilità della trascrizione richiamando più indizi convergenti sulla corrispondenza del testo alla conversazione effettivamente avvenuta tra le parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per dedurre la violazione del giusto processo; la Corte non ha ravvisato una violazione autonoma, ritenendo le doglianze incentrate sulla valutazione del fatto e della prova.
Le riproduzioni meccaniche possono fare piena prova se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la conformità ai fatti rappresentati; anche dopo il disconoscimento, il giudice può accertarne la conformità all'originale con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Richiamato in relazione ai termini di produzione della fonoregistrazione e della trascrizione; la Corte d'appello ha ritenuto tardivo il deposito del supporto audio ma tempestiva la trascrizione cartacea.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di riproduzioni meccaniche, il disconoscimento ex art. 2712 c.c. non opera automaticamente come esclusione assoluta del documento dal materiale probatorio: esso deve essere specifico e, comunque, non impedisce al giudice di verificare aliunde la corrispondenza della riproduzione al fatto rappresentato.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste della falsa applicazione della norma, si contesta in realtà la ricostruzione della vicenda concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Una trascrizione di conversazione tra le parti può essere valorizzata come prova se il giudice di merito, con motivazione congrua, individui plurimi elementi convergenti che ne attestino l'effettiva riferibilità alla conversazione avvenuta e la fedeltà del contenuto.
- Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla prova è limitato: non è consentito sostituire la propria lettura del compendio istruttorio a quella motivatamente adottata dal giudice di merito.
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