Sentenza del 21/04/2016 n. 95 - Comm. Trib. I grado di Trento
CARTELLA DI PAGAMENTO - ATTO PRODROMICO - ART. 2304 C.C. - BENEFICIUM EXCUSSIONIS NON AZIONABILE - FASE ESPROPRIATIVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa nei confronti dei soci può essere perseguita dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio della società. La semplice notifica della cartella di pagamento non costituisce, di per sé, violazione del beneficium excussionis, poiché l’atto iniziale della fase espropriativa è il pignoramento. Il testo fornito non indica il dispositivo concreto né consente di stabilire con certezza l’esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 2304 c.c. e del beneficium excussionis previsto a favore dei soci di una società. Il ricorrente avrebbe contestato la possibilità di agire nei suoi confronti sulla base della sola notifica della cartella di pagamento, sostenendo che l’amministrazione dovesse prima procedere alla preventiva escussione del patrimonio sociale. Secondo il principio richiamato, tuttavia, la cartella costituisce un atto prodromico e non coincide con l’inizio dell’attività esecutiva: l’escussione rilevante ai fini dell’art. 2304 c.c. si realizza nella fase espropriativa, con il pignoramento e l’infruttuoso tentativo di soddisfazione sul patrimonio sociale.
Norme richiamate
I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Il beneficium excussionis impedisce al creditore sociale di procedere esecutivamente contro il socio prima di avere inutilmente aggredito il patrimonio della società. La norma non impedisce però la notifica preventiva della cartella di pagamento; l'escussione rilevante si colloca nella fase esecutiva e ha inizio con il pignoramento.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento è normalmente un atto prodromico alla riscossione e non equivale, da sola, all’aggressione esecutiva del patrimonio del socio.
- Quando opera il beneficium excussionis, il creditore deve tentare previamente il pignoramento dei beni sociali e soltanto dopo l’esito infruttuoso può procedere esecutivamente nei confronti del socio.
- La preventiva escussione va valutata con riferimento alla fase espropriativa concreta, non alla mera formazione o notifica del titolo di riscossione.
- Per accertare l’esito effettivo di un ricorso è necessario esaminare il testo integrale della sentenza, poiché il solo principio di diritto non indica necessariamente il dispositivo.
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