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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, contestando la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi e del reddito ai fini IRES, IRAP e IVA. Ha sostenuto che la contabilità fosse regolare, che l'Ufficio non avesse fornito prove sufficienti e che le percentuali di ricarico utilizzate fossero arbitrarie o non rappresentative della propria attività. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e, in appello, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e la disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva già respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo: per il 2005 rilevava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; per entrambi gli anni erano emerse percentuali di ricarico e ricavi gravemente incongrui rispetto ai dati del settore, alle precedenti dichiarazioni e al numero di dipendenti impiegati. È stata ritenuta adeguata la ricostruzione basata sulla media ponderata dei ricarichi applicabili alle singole categorie merceologiche. La richiesta di sospensione è stata respinta per mancanza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora. Il motivo relativo alle sanzioni è stato dichiarato inammissibile perché nuovo in appello. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di appello, liquidate in 3.658,50 euro, di cui 2.544,00 euro per onorari.

Norme richiamate

  • Art. 1 D.P.R. n. 600/1973

    omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

    L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla determinazione del reddito anche con metodo induttivo, utilizzando qualsiasi elemento probatorio, comprese presunzioni semplici non necessariamente dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.

  • Artt. 39 e 41 D.P.R. n. 600/1973

    Le norme disciplinano l'accertamento analitico e induttivo dei redditi. L'accertamento induttivo è legittimo quando l'omessa dichiarazione o gravi incongruenze rendono inattendibili i dati contabili e dichiarati.

  • Artt. 54 e 55 D.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA, l'Ufficio può rettificare il volume d'affari e l'imposta quando emergano irregolarità, omissioni o elementi che rendano inattendibili le risultanze contabili.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Ufficio deve fornire gli elementi a sostegno della pretesa tributaria; nel caso concreto tale onere è stato ritenuto assolto mediante l'omessa dichiarazione, le discrasie contabili, le percentuali di ricarico e la ricostruzione analitica dei ricavi.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando risultano logicamente idonee a dimostrare i maggiori ricavi. La notevole difformità dei ricarichi, unitamente agli altri elementi disponibili, è stata ritenuta sufficiente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. La Commissione ha escluso la violazione perché la sentenza di primo grado aveva esaminato adeguatamente le questioni dedotte.

  • Art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    La questione relativa alla non applicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello.

  • Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere proposte domande o eccezioni nuove, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio. Il motivo sulle sanzioni, introdotto solo in appello, è stato quindi ritenuto inammissibile.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 58/2002

    La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento quando emergano gravi discrasie tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche concrete dell'attività.

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare non è sufficiente a impedire un accertamento induttivo se i dati risultano sostanzialmente inattendibili o incompatibili con le caratteristiche dell'attività.
  • L'omessa dichiarazione dei redditi amplia i poteri probatori dell'Amministrazione, che può ricostruire il reddito anche mediante presunzioni semplici e dati medi di settore.
  • Percentuali di ricarico significativamente inferiori a quelle dichiarate negli anni precedenti o mediamente riscontrate nel settore possono costituire un valido indizio di ricavi non dichiarati, soprattutto se corroborate da altri elementi come numero di dipendenti, costi e modalità di esercizio.
  • Una ricostruzione basata sulla media ponderata dei ricarichi riferiti alle singole categorie di prodotti è più difficilmente contestabile di una media aritmetica generica, purché la metodologia sia documentata e coerente.
  • Il contribuente che contesta un accertamento presuntivo deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare errori nei dati, nei ricarichi o nella metodologia utilizzata; mere affermazioni sull'irragionevolezza dei parametri non sono sufficienti.
  • In appello non possono essere introdotti nuovi motivi o richieste, come una domanda di disapplicazione delle sanzioni non proposta in primo grado.
  • La sospensione dell'esecuzione della sentenza richiede sia una ragionevole probabilità di successo dell'impugnazione sia la prova di un danno grave e irreparabile; la sola debenza di somme iscritte a ruolo normalmente non basta.

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