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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

OGGETTO:diritti doganali - contrabbando - irrogazione sanzioni - disciplina circolazione veicoli ad uso civile con immatricolazione extra-UE - importazione definitiva - ammissione temporanea - requisiti del regime doganale applicabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la distinzione tra importazione definitiva e ammissione temporanea di un veicolo ad uso civile immatricolato fuori dall'Unione europea. L'ammissione temporanea consente, al ricorrere di specifici requisiti, l'esonero totale dai dazi all'importazione. In particolare, il veicolo deve essere immatricolato fuori dal territorio doganale dell'Unione, intestato a una persona stabilita fuori da tale territorio e, in via generale, utilizzato da una persona anch'essa stabilita fuori dall'Unione. Sono previste eccezioni per soggetti residenti nell'UE, tra cui l'uso occasionale o d'emergenza, la locazione del mezzo e l'utilizzo sistematico per motivi di lavoro. Se invece il veicolo viene introdotto definitivamente in Italia da un soggetto ivi stabilito senza presentare la prescritta dichiarazione doganale e senza pagare dazi, IVA e altri tributi eventualmente dovuti, l'operazione è qualificabile come importazione irregolare e può integrare il contrabbando.

La decisione

Il testo non riporta una decisione concreta, né indica le parti o il dispositivo della sentenza. Espone tuttavia il principio secondo cui l'assenza dei requisiti per l'ammissione temporanea, unita alla mancata dichiarazione di importazione definitiva e al mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA, comporta la contestazione del contrabbando ai sensi dell'articolo 292 del Testo unico delle leggi doganali, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Norme richiamate

  • Articoli 558, 559, 560 e 561 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Il regime doganale di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto prevede, in via generale, l'esonero totale dai dazi all'importazione per un mezzo immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità, a nome di persona stabilita fuori dello stesso territorio e utilizzato da una persona stabilita fuori dal territorio doganale della Comunità.

    Le norme individuano i requisiti generali e le eccezioni per beneficiare dell'ammissione temporanea con esonero totale dai dazi, anche quando il veicolo sia utilizzato da una persona residente nell'Unione europea.

  • Articolo 67 del D.P.R. n. 633/1972

    Esenzione dall'IVA per le importazioni nei casi previsti dalla disciplina doganale applicabile.

    L'esenzione o il mancato pagamento dell'IVA all'importazione segue il regime doganale applicabile e, in particolare, l'eventuale esonero dai dazi previsto per l'ammissione temporanea.

  • Articolo 292 del Testo unico delle leggi doganali

    L'introduzione di merci in assenza delle prescritte dichiarazioni costituisce contrabbando.

    L'ingresso nel territorio italiano di un veicolo extra-UE destinato all'importazione definitiva, senza dichiarazione doganale e senza assolvimento dei diritti dovuti, può integrare il reato di contrabbando.

Massime di principio

  • Un veicolo immatricolato extra-UE non può circolare liberamente nell'Unione in esenzione da dazi e IVA: occorre verificare se ricorrono i requisiti dell'ammissione temporanea oppure se deve essere effettuata l'importazione definitiva.
  • La residenza del proprietario, dell'intestatario e del conducente, insieme alla modalità e alla finalità di utilizzo del veicolo, sono elementi decisivi per stabilire il regime doganale applicabile.
  • Le eccezioni per i residenti nell'UE devono essere interpretate restrittivamente e documentate: uso occasionale o d'emergenza, locazione del mezzo o utilizzo sistematico per motivi di lavoro non equivalgono a un uso privato stabile e indiscriminato.
  • Quando il veicolo è destinato a rimanere e a essere utilizzato stabilmente in Italia da un residente, normalmente occorre procedere all'importazione definitiva, presentare la dichiarazione doganale e pagare dazi, IVA e gli altri tributi dovuti.
  • L'assenza della dichiarazione doganale non costituisce una mera irregolarità formale se il veicolo avrebbe dovuto essere importato definitivamente: può comportare conseguenze sanzionatorie e, nei casi previsti, penali per contrabbando.

Testo integrale

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