Sentenza del 21/04/2016 n. 60 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposta ipotecaria - Pluralità di iscrizioni su immobili di soggetti diversi - Identità del credito garantito e identità del titolo - Imposta proporzionale: è dovuta su una sola formalità -Tassa fissa su ciascuna delle restanti iscrizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 347/1990, quando le iscrizioni riguardano lo stesso credito e sono fondate sullo stesso atto, l'imposta ipotecaria proporzionale, calcolata sull'ammontare del credito garantito, è dovuta una sola volta, in relazione a una sola formalità. Per ciascuna delle ulteriori iscrizioni, eseguite su immobili di soggetti diversi, è invece dovuta soltanto l'imposta in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di una pluralità di iscrizioni ipotecarie eseguite sullo stesso credito e fondate sul medesimo titolo, costituito da un decreto ingiuntivo, ma relative a immobili appartenenti a soggetti diversi, ossia il debitore principale e i garanti. Si discuteva se l'imposta ipotecaria proporzionale dovesse essere applicata a ciascuna iscrizione oppure soltanto a una di esse.
Norme richiamate
Articolo 4, comma 1, del D.P.R. 347/1990
Nel caso di più formalità eseguite in dipendenza dello stesso atto, l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta.
La norma è interpretata nel senso che l'identità del credito garantito e del titolo giustifica l'applicazione dell'imposta proporzionale una sola volta, anche quando le iscrizioni ipotecarie riguardano immobili appartenenti a soggetti diversi. Le ulteriori formalità sono soggette esclusivamente all'imposta fissa.
Massime di principio
- Quando più iscrizioni ipotecarie garantiscono lo stesso credito e derivano dal medesimo titolo, l'imposta proporzionale non deve essere applicata a ogni singola iscrizione.
- L'imposta proporzionale è dovuta su una sola formalità, mentre le iscrizioni ulteriori sono assoggettate a imposta fissa.
- La diversa titolarità degli immobili ipotecati, come nel caso di debitore principale e garanti, non comporta di per sé una duplicazione dell'imposta proporzionale se restano identici il credito e il titolo.
- Per verificare il regime applicabile occorre accertare congiuntamente l'identità del credito garantito, l'identità dell'atto o titolo e la pluralità delle formalità ipotecarie.
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