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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Entro 18 mesi la domanda di rimborso delle somme trattenute dal sostituto d'imposta privato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF applicate dal datore di lavoro sui rimborsi forfettari delle spese sostenute per attività ispettive, ritenendo tali somme di natura risarcitoria e quindi non imponibili. Contestava l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 e sosteneva che dovesse applicarsi l'art. 37 dello stesso decreto, relativo alle ritenute dirette, con conseguente operatività del termine ordinario di prescrizione decennale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che le ritenute effettuate dal datore di lavoro privato o da un ente in qualità di sostituto d'imposta non sono ritenute dirette ai sensi dell'art. 37, che riguarda esclusivamente le Amministrazioni dello Stato nei rapporti con i propri dipendenti. Per il rimborso si applica quindi l'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, con termine di decadenza originariamente di 18 mesi, successivamente elevato a 48 mesi per i periodi previsti dalla legge. Le domande relative agli anni 1996-2001 erano tardive e non potevano essere accolte. L'Amministrazione aveva già riconosciuto il rimborso per gli anni 2002-2005, non ancora coperti dalla decadenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.300 euro.

Norme richiamate

  • Art. 37 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina le ritenute dirette, applicabili esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti, nell'ambito di una compensazione tra credito dell'Amministrazione e controcredito del dipendente. Non si applica alle ritenute operate da un normale datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta.

  • Art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973

    Prevede il termine di decadenza per la domanda di rimborso presentata dal percettore delle somme assoggettate a ritenuta. Secondo la sentenza, tale disposizione ha portata generale per le ritenute IRPEF effettuate dal datore di lavoro, anche quando si contesta l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione tributaria.

  • Art. 34, comma 6, della legge n. 388/2000

    Ha elevato a 48 mesi il termine per presentare la domanda di rimborso previsto dall'art. 38, comma 2, per i periodi e alle condizioni stabilite dalla disposizione.

  • Art. 1, comma 5, della legge n. 133/1999

    Ha modificato il termine relativo alle domande di rimborso disciplinate dall'art. 38, con elevazione a 48 mesi dalla data prevista dalla legge.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, n. 22869 del 24 maggio 2013

    Ha affermato che le ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte al dipendente sono soggette al termine di decadenza dell'art. 38, comma 2, e non alla disciplina delle ritenute dirette dell'art. 37.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, n. 11897 del 22 maggio 2006

    Ha ritenuto che il termine dell'art. 38 abbia portata generale e si applichi a qualsiasi indebito tributario collegato all'adempimento dell'obbligazione fiscale, indipendentemente dalla ragione dell'erroneo versamento.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, n. 3956 del 19 marzo 2002

    Ha chiarito la distinzione tra ritenuta diretta, propria delle Amministrazioni dello Stato, e ritenuta operata dal sostituto d'imposta, ritenendo legittima la diversa disciplina dei termini.

Massime di principio

  • Quando l'IRPEF è trattenuta dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, non entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • La nozione di ritenuta diretta dell'art. 37 è circoscritta alle ritenute operate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti e non comprende le normali ritenute effettuate dai datori di lavoro.
  • Il termine di decadenza decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata o versata; una volta scaduto, non è normalmente possibile recuperare le somme mediante un'istanza di autotutela o invocando la prescrizione decennale.
  • La contestazione della natura imponibile della somma, dell'esistenza del reddito o dell'ammontare dell'imposta non elimina l'applicazione del termine di decadenza previsto per il rimborso.
  • Per valutare la tempestività di una richiesta occorre verificare la disciplina temporale applicabile, poiché il termine è stato modificato da 18 a 48 mesi per effetto di interventi legislativi successivi.

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