Cassazione Civile, Ordinanza n. 09687/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle esattoriali asseritamente non notificate, per un debito erariale complessivo indicato in euro 145.778,53. Il primo giudice aveva accolto il ricorso e condannato l’agente della riscossione alle spese, liquidandole però in misura inferiore a quella ritenuta dovuta dal soccombente. Il contribuente aveva quindi proposto appello limitatamente al capo sulle spese, sostenendo che la liquidazione operata dalla CTR fosse illegittima perché non conforme ai parametri del d.m. n. 55/2014: la somma di euro 1.500,00 non era chiaro se si riferisse a ciascun grado o a entrambi i gradi di merito e, comunque, risultava inferiore sia ai valori medi sia a quelli minimi previsti per lo scaglione di valore della causa, senza adeguata motivazione sulla deroga. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, delle tabelle parametriche allegate, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c., sempre con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che il d.m. n. 55/2014 consente al giudice di discostarsi dai parametri medi, ma la liquidazione deve comunque collocarsi tra i minimi e i massimi risultanti dalle percentuali di scostamento previste, salvo che il giudice intenda scendere sotto tali limiti o salire oltre essi: in tal caso è necessaria una specifica motivazione. Nel caso concreto, la CTR aveva liquidato le spese in misura inferiore ai minimi applicabili al valore della controversia, anche ipotizzando che l’importo di euro 1.500,00 si riferisse al solo primo grado, e non aveva fornito alcuna motivazione idonea a giustificare la deroga. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché ridetermini correttamente le spese del giudizio e liquidi anche quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
i parametri medi di compenso possono essere oggetto di scostamento, ma la liquidazione deve restare entro i limiti minimo/massimo derivanti dalle percentuali previste; uno scostamento ulteriore richiede specifica motivazione
servono a determinare i compensi professionali per scaglioni di valore della controversia
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro sulla motivazione della decisione
artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione alla sufficienza/tenuta della motivazione sulla liquidazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ha costituito il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
regola i parametri di liquidazione dei compensi dell’avvocato e consente al giudice di discostarsene solo nei limiti stabiliti e con adeguata motivazione
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice non è vincolato al valore medio del compenso, ma deve comunque muoversi entro il range minimo-massimo ricavabile dalle percentuali di scostamento previste dal decreto.
- Se il giudice intende liquidare compensi inferiori ai minimi o superiori ai massimi derivanti dal d.m. n. 55/2014, è necessaria una motivazione specifica che dia conto delle concrete ragioni della deroga.
- La liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della causa e con le fasi effettivamente considerate; una quantificazione inferiore ai minimi tabellari, non giustificata, integra violazione di legge.
- In sede di legittimità è censurabile, come violazione di legge, la liquidazione delle spese effettuata in contrasto con i parametri ministeriali e senza adeguata motivazione sulla deroga.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09596/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09599/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →