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Ordinanza

Ordinanza n. 2861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione VIII, n. 7813/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria edilizia)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendone in via incidentale la sospensione. Dall'ordinanza emergono complesse questioni edilizie concernenti le preesistenze edilizie, il contestato aumento di volumetria e il rapporto tra tale aumento e la presenza di opere minori. Il testo non specifica ulteriori motivi di appello né gli atti edilizi originariamente contestati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni controverse necessitino di un adeguato approfondimento nella fase di merito e ha rinviato l'esame dell'appello a un'udienza pubblica da fissare nel primo trimestre 2027. Nelle more, ha accolto la domanda cautelare ritenendo necessario che la decisione di merito avvenga re adhuc integra e ha quindi sospeso gli effetti della sentenza appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l'ordinanza accoglie la richiesta e sospende gli effetti della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le questioni edilizie relative alle preesistenze, alla volumetria contestata e alla qualificazione di opere minori richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l'esame della causa alla pubblica udienza di merito.
  • La tutela cautelare può essere concessa, nelle more della definizione dell'appello, quando sia necessario preservare l'integrità della situazione sostanziale e consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, mediante sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.
  • La sospensione cautelare della sentenza appellata può essere disposta anche senza anticipare la definizione delle complesse questioni di merito, quando l'esigenza di approfondimento e la necessità di evitare effetti pregiudizievoli nelle more giustifichino la conservazione della situazione esistente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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