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Sentenza

Sentenza del 06/05/2022 n. 2041 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Finanziamento dell'istituto di credito - Contestuale pagamento con coeva cessione pro solvendo di crediti - Operazione finanziaria assoggettata ad iva in regime di esenzione - Principio di alternatività - Assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un atto del 07/07/2015 in cui la società cedente, per la restituzione di un finanziamento concesso dalla Banca YYYYYYY, ha ceduto pro solvendo alla banca crediti di sua titolarità come mezzo di pagamento e non quale garanzia. L'Ufficio ha liquidato imposta di registro proporzionale (0,50% ai sensi dell'art. 6 Tariffa Parte Prima del TUR) sul valore dichiarato, mentre i contribuenti avevano registrato l'atto pagando l'imposta di registro in misura fissa sostenendo che la cessione fosse parte integrante e coeva dell'operazione di finanziamento e che l'operazione fosse esente da IVA.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto l'appello dei ricorrenti, ritenendo che l'apertura di credito ripagata dalla cessione pro solvendo costituisca un'unica e inscindibile operazione di finanziamento, coeva e funzionalmente collegata, esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Applicando il principio di alternatività IVA/registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, l'atto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Conseguentemente è stato annullato l'avviso di liquidazione e compensate le spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Il collegio ha ritenuto che l'operazione di finanziamento con cessione pro solvendo sia esente da IVA ai sensi di questa norma, quindi prevale l'esenzione IVA rispetto a tassazione di registro proporzionale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    Articolo richiamato per l'istituto del negozio complesso: la cessione del credito è stata qualificata come elemento essenziale e inscindibile del negozio complesso avente causa unitaria.

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    Richiama il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se l'operazione rientra nell'esenzione IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa anziché in misura proporzionale.

  • Giurisprudenza

    Sentenza di riferimento richiamata dalle parti e dal giudice: utile per la valutazione della natura della cessione di crediti (se garanzia o pagamento) e della coevità rispetto al finanziamento; la fattispecie in esame è stata ritenuta invece coeva e inscindibile.

Massime di principio

  • Se la cessione di crediti è prevista e compiuta contestualmente all'apertura di credito e ha funzione di pagamento della somma mutuata (pro solvendo) costituisce elemento essenziale di un unico negozio di finanziamento e può essere considerata esente da IVA.
  • Quando l'operazione è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972, opera il principio di alternatività IVA/registro (art. 40 DPR 131/1986) e l'atto va registrato con imposta fissa anziché con l'imposta proporzionale.
  • La determinazione della coevità e dell'inscindibilità tra finanziamento e cessione di crediti dipende dalla lettura del contenuto negoziale: se la cessione è strumentale e prevista come modalità di restituzione, va valutata come parte del medesimo negozio complesso.
  • Se la cessione è invece successiva, autonoma rispetto al finanziamento o ha funzione esclusivamente di garanzia, è più probabile l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
  • Per difendere la misura fissa è importante dimostrare nel testo dell'atto la contemporaneità, la causa unitaria e la funzione di pagamento della cessione pro solvendo; documentazione e clausole che evidenziano il collegamento funzionale sono cruciali.
  • La giurisprudenza (es. Cass. 16417/2015) costituisce un utile precedente ma la decisione dipende sempre dall'esame concreto dei fatti e della sequenza documentale e negoziale.

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