Sentenza del 06/05/2022 n. 2041 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Finanziamento dell'istituto di credito - Contestuale pagamento con coeva cessione pro solvendo di crediti - Operazione finanziaria assoggettata ad iva in regime di esenzione - Principio di alternatività - Assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un atto del 07/07/2015 in cui la società cedente, per la restituzione di un finanziamento concesso dalla Banca YYYYYYY, ha ceduto pro solvendo alla banca crediti di sua titolarità come mezzo di pagamento e non quale garanzia. L'Ufficio ha liquidato imposta di registro proporzionale (0,50% ai sensi dell'art. 6 Tariffa Parte Prima del TUR) sul valore dichiarato, mentre i contribuenti avevano registrato l'atto pagando l'imposta di registro in misura fissa sostenendo che la cessione fosse parte integrante e coeva dell'operazione di finanziamento e che l'operazione fosse esente da IVA.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello dei ricorrenti, ritenendo che l'apertura di credito ripagata dalla cessione pro solvendo costituisca un'unica e inscindibile operazione di finanziamento, coeva e funzionalmente collegata, esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Applicando il principio di alternatività IVA/registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, l'atto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Conseguentemente è stato annullato l'avviso di liquidazione e compensate le spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
Il collegio ha ritenuto che l'operazione di finanziamento con cessione pro solvendo sia esente da IVA ai sensi di questa norma, quindi prevale l'esenzione IVA rispetto a tassazione di registro proporzionale.
D.P.R. n. 131 del 1986
Articolo richiamato per l'istituto del negozio complesso: la cessione del credito è stata qualificata come elemento essenziale e inscindibile del negozio complesso avente causa unitaria.
D.P.R. n. 131 del 1986
Richiama il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se l'operazione rientra nell'esenzione IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa anziché in misura proporzionale.
Giurisprudenza
Sentenza di riferimento richiamata dalle parti e dal giudice: utile per la valutazione della natura della cessione di crediti (se garanzia o pagamento) e della coevità rispetto al finanziamento; la fattispecie in esame è stata ritenuta invece coeva e inscindibile.
Massime di principio
- Se la cessione di crediti è prevista e compiuta contestualmente all'apertura di credito e ha funzione di pagamento della somma mutuata (pro solvendo) costituisce elemento essenziale di un unico negozio di finanziamento e può essere considerata esente da IVA.
- Quando l'operazione è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972, opera il principio di alternatività IVA/registro (art. 40 DPR 131/1986) e l'atto va registrato con imposta fissa anziché con l'imposta proporzionale.
- La determinazione della coevità e dell'inscindibilità tra finanziamento e cessione di crediti dipende dalla lettura del contenuto negoziale: se la cessione è strumentale e prevista come modalità di restituzione, va valutata come parte del medesimo negozio complesso.
- Se la cessione è invece successiva, autonoma rispetto al finanziamento o ha funzione esclusivamente di garanzia, è più probabile l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
- Per difendere la misura fissa è importante dimostrare nel testo dell'atto la contemporaneità, la causa unitaria e la funzione di pagamento della cessione pro solvendo; documentazione e clausole che evidenziano il collegamento funzionale sono cruciali.
- La giurisprudenza (es. Cass. 16417/2015) costituisce un utile precedente ma la decisione dipende sempre dall'esame concreto dei fatti e della sequenza documentale e negoziale.
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