Cassazione Penale, Sentenza n. 24325/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida dell'obbligo di presentazione (cd. DASPO) disposta dal Questore il 29/10/2024 e notificata al ricorrente il 29/10/2024 alle ore 19:45. Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 6, L. n. 401/1989 per aver il GIP convalidato il provvedimento il 31/10/2024 alle ore 16:30, dunque prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, con conseguente lesione del diritto di difesa per mancata possibilità di esaminare gli atti e depositare memorie
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha applicato l'orientamento secondo cui la convalida del DASPO non può in linea di principio intervenire prima delle 48 ore concesse per l'esame degli atti, ma la violazione di tale termine configura una nullità di regime intermedio (art. 182 c.p.p.) che non inficia automaticamente l'ordinanza di convalida se l'atto è poi stato successivamente notificato e l'interessato non dimostra un concreto e specifico pregiudizio derivante dall'anticipata convalida. Nel caso di specie la difesa si è limitata a una generica censura del mancato rispetto del termine senza allegare danni concreti: perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Art. 6, L. n. 401/1989
La norma stabilisce il termine di 48 ore dalla notifica entro il quale il destinatario può esaminare gli atti e depositare memorie; la Corte ha ritenuto che la convalida non debba intervenire prima di tale termine, ma la mancata osservanza rileva come nullità deducibile solo se ne consegue un concreto pregiudizio per la difesa
Art. 182 c.p.p.
La disposizione regola l'efficacia delle nullità di regime intermedio: la parte deve eccepire la nullità e, ove prevista, dimostrare il pregiudizio per ottenere l'annullamento; ciò è stato applicato alla violazione del termine di 48 ore
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024)
Orientamenti recenti secondo cui la convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione non può intervenire prima delle 48 ore, ma l'inosservanza comporta una nullità di regime intermedio che non inficia l'ordinanza se l'interessato è successivamente notificato e non allega un pregiudizio concreto e specifico
Massime di principio
- La convalida del DASPO non dovrebbe essere pronunciata prima delle 48 ore successive alla notifica: tale termine è finalizzato a garantire il diritto di difesa dell'interessato
- La violazione del termine delle 48 ore configura una nullità di regime intermedio; per ottenere l'annullamento definitivo è necessario eccepirla e dimostrare un concreto e specifico pregiudizio causale
- Una mera affermazione generica della compressione del diritto di difesa non è sufficiente: il ricorrente deve indicare fatti e circostanze precisi (es. impossibilità di esaminare documenti fondamentali, mancata possibilità di raccogliere elementi decisivi, impedimento a presentare memorie rilevanti)
- Se la convalida è stata comunque successivamente notificata e l'interessato non dimostra un pregiudizio concreto, il provvedimento di convalida tende a rimanere valido nonostante l'anticipata pronuncia
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare immediatamente l'effettivo danno procedimentale subito (es. richieste di accesso non soddisfatte, istanze presentate ma non valutate per mancanza di tempo) e chiedere espressamente al giudice la verifica del pregiudizio concreto
- Per la difesa preventiva: annotare data/ora di notifica, chiedere formalmente i termini minimi per esame degli atti, conservare ricevute e comunicazioni e presentare memorie dettagliate che descrivano l'impatto della compressione temporale sul diritto di difesa
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