Cassazione Penale, Ordinanza n. 34185/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 novembre 2025 della Corte d’appello di Ancona, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 9 luglio 2024. Tra i reati per i quali era stato ritenuto colpevole figurava il rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione dopo l’espulsione, contestato ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Con l’unico motivo ha denunciato violazione di legge, censurando il rigetto della tesi secondo cui il suo ingresso in Italia era lecito perché necessario per presenziare a un procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché il rientro in Italia era stato accertato già dall’aprile 2023, mentre le udienze di sorveglianza richiamate dal ricorrente si erano tenute il 27 giugno e il 10 ottobre 2023; la difesa non aveva contestato tale dato, sufficiente a sostenere la responsabilità. Ha inoltre precisato che l’interessato avrebbe dovuto esercitare il diritto di partecipare al procedimento di sorveglianza attivando la procedura autorizzativa prevista dall’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile anche a tale procedimento, e non rientrando unilateralmente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludessero la colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha ritenuto Silvi Sida colpevole, fra l'altro, del reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché benché espulso, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato senza alcuna autorizzazione
La disposizione è applicata alla condotta di rientro nel territorio dello Stato dopo l’espulsione, senza autorizzazione.
art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998
il diritto a presenziare al procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto essere esercitato attivando il procedimento autorizzativo di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 (che non esclude l'applicabilità al giudizio di sorveglianza) piuttosto che con autonome iniziative unilaterali
Chi intende presenziare a un procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza deve avvalersi della procedura autorizzativa prevista dall’art. 17; la disciplina è applicabile anche al giudizio di sorveglianza e non legittima il rientro unilaterale.
Massime di principio
- Il rientro in Italia dopo l’espulsione, accertato in data anteriore alle udienze alle quali l’interessato afferma di avere dovuto presenziare, può sostenere l’affermazione di responsabilità per il rientro non autorizzato quando il dato non sia stato contestato.
- L’esigenza di partecipare a un procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza non autorizza l’interessato espulso a rientrare unilateralmente nel territorio dello Stato: occorre attivare la procedura autorizzativa prevista dall’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile anche al giudizio di sorveglianza.
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