Cassazione Penale, Sentenza n. 3292/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge per mancata rinnovazione della notificazione dell'avviso di udienza di rinvio del 22/02/2022, dato che nel frattempo era stato scarcerato e sottoposto a obbligo di dimora; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato, con puntualizzazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e sull'aumento per la continuazione tra reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di nullità della notifica in quanto l'imputato era stato presente all'udienza del 21/10/2021 in videoconferenza e dunque era a conoscenza del rinvio al 22/02/2022, per cui non sussisteva obbligo di rinnovare la notificazione dopo la scarcerazione. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e apodittica; la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua, richiamando elementi quali le modalità ripetute e preordinate delle condotte, la vulnerabilità delle vittime (persone anziane), il nutrito curriculum di condanne e la precedente concessione "benevola" delle generiche. È richiamata giurisprudenza secondo cui il diniego della prevalenza delle generiche non può configurare violazione di legge quando la pena è determinata al di sopra del minimo edittale e l'esclusione resta elemento di calcolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro legale per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 nella motivazione della dosimetria
Sentenza Corte di Cassazione, sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 (Cavicchi), Rv. 260627
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui le attenuanti generiche servono a rimuovere il vincolo del minimo edittale se il giudice vuole fissare la pena sotto il minimo; se la pena è determinata al di sopra del minimo il diniego della prevalenza delle generiche resta un elemento di calcolo e non può, di per sé, costituire violazione di legge o vizio motivazionale
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in relazione alla esclusione dell'esonero dal pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Se l'imputato era presente o è consapevole dell'udienza e del suo rinvio (anche tramite videoconferenza), non sussiste l'obbligo di rinnovare la notificazione dopo una variazione del suo stato detentivo; la mancata rinnovazione non costituisce automaticamente nullità
- Le censure sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e dimostrare un concreto errore di applicazione dei criteri legali (art. 133 c.p.) o una palese illogicità della motivazione; mere affermazioni di sproporzione, non argomentate, sono inammissibili
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche non determina di per sé vizio se la pena è stata fissata al di sopra del minimo edittale: in tali casi il diniego è un elemento di calcolo e non può essere usato come unico motivo per impugnare la congruità della pena
- La presenza di più condotte simili compiute in rapida successione, la vulnerabilità delle vittime e un curriculum di condanne per reati analoghi sono elementi che giustificano un trattamento sanzionatorio più severo e la configurazione della continuazione
- Ricorsi che si limitano a contestazioni generiche e apodittiche vengono frequentemente dichiarati inammissibili; è fondamentale indicare punti di diritto e di fatto specifici e relativi errori motivazionali
- In caso di inammissibilità del ricorso non è improbabile l'imposizione di condanne alle spese processuali e di sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo ragioni per l'esonero adeguatamente motivate
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