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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza n. 20/02 del 23 marzo 2010 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, che aveva confermato l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita stipulata il 6 novembre 2000. L’avviso richiedeva maggiore imposta complementare di registro per € 48.372,43, includendo nella base imponibile il valore di un fabbricato al rustico che, secondo l’Ufficio e la CTR, insisteva già sul terreno al momento del trasferimento. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, sostenendo che la CTR aveva richiamato erroneamente la potenzialità edificatoria del terreno, questione diversa dall’effettiva presenza del fabbricato. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che alla data della vendita erano stati eseguiti soltanto lavori di sistemazione, per di più sulla porzione non trasferita.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, con decisione del 14 gennaio 2016 depositata il 3 febbraio 2016, ha rigettato entrambi i motivi e l’intero ricorso, lasciando ferma la sentenza della CTR e quindi l’avviso di rettifica con la maggiore imposta di € 48.372,43. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’accertamento dell’esistenza del fabbricato alla data della vendita era una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sostenuta da una motivazione coerente basata sulla comunicazione di inizio lavori del 1° dicembre 1999 e sul sopralluogo del 4 ottobre 2002; le diverse letture dei documenti proposte dai ricorrenti non consentivano un nuovo esame del merito in cassazione. Il motivo era inoltre carente di autosufficienza, perché non riportava il contenuto dei documenti né indicava adeguatamente dove e quando fossero stati prodotti. Il primo motivo è stato respinto perché la CTR aveva richiamato la potenzialità edificatoria non per determinare la destinazione urbanistica del terreno, ma nel contesto della valutazione dell’avviso; soprattutto, accertata in fatto la presenza del manufatto al momento del trasferimento, era legittimo attribuirgli valore imponibile anche se ancora in costruzione, in quanto accessioni ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 131/1986. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancanza di tale requisito si evince una volta di più dalla genericità delle indicazioni fornite in proposito nel ricorso (con riguardo agli "atti di causa"; alla "documentazione versata in atti"; alla sussistenza "in atti"); indicazioni insuscettibili di trovare specificazione nel mero elenco delle produzioni riportato in calce al ricorso.

    Il ricorrente per cassazione deve identificare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura e fornire gli elementi necessari a individuarne la collocazione processuale; indicazioni generiche o un semplice elenco delle produzioni non soddisfano l’onere e rendono il motivo inammissibile.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.

    Nel contenzioso tributario può essere sufficiente chiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio senza riprodurre nuovamente i documenti, ma ciò non elimina l’onere, distinto, di indicare in modo specifico i documenti e la loro collocazione nei giudizi di merito.

  • Art. 24 del D.P.R. n. 131 del 1986

    Inoltre - dato il convincimento fattuale del giudice di merito in ordine all'insistenza del manufatto sul terreno già al momento della compravendita di quest'ultimo - la decisione qui censurata deve ritenersi altresì conforme al regime normativo della tassabilità delle accessioni D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 24.

    Quando il manufatto risulta già presente sul terreno al momento del trasferimento, la sua natura di accessione comporta che il relativo valore possa concorrere alla base imponibile dell’imposta di registro, anche se è ancora in corso di costruzione.

  • Art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006

    Emerge infatti dalla motivazione qui impugnata che l'orientamento di legittimità che attribuisce rilevanza valutativa (anche ai fini dell'imposta di registro) alla potenzialità edificatoria del terreno ed indipendentemente dal perfezionamento degli strumenti urbanistici attuativi - oggi normativamente avvalorata dall'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito c.m. in L. n. 248 del 2006, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 131 del 1986.

    La disposizione, indicata dalla Corte come norma di interpretazione autentica, avvalora la rilevanza fiscale della potenzialità edificatoria del terreno anche prima del perfezionamento degli strumenti urbanistici attuativi. Nel caso concreto, tuttavia, tale principio non sostituiva l’accertamento decisivo circa la presenza del fabbricato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di vizio motivazionale non consente alla Cassazione di rivalutare l’intera vicenda o di sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito: è sindacabile soltanto una carenza motivazionale effettiva, quale l’omesso esame di elementi decisivi o un contrasto logico insanabile. La Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero.

Massime di principio

  • La ricostruzione dei fatti e la valutazione comparativa delle prove spettano al giudice di merito. In cassazione non basta proporre una lettura alternativa dei documenti: occorre evidenziare un’omissione decisiva o un’incoerenza logica effettiva della motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione, chi fonda una censura su atti o documenti deve indicarne con precisione contenuto rilevante e collocazione processuale. Un richiamo generico agli atti o un elenco documentale non soddisfa il requisito di specificità e può comportare l’inammissibilità.
  • Ai fini dell’imposta di registro, un fabbricato già esistente sul terreno al momento della compravendita può concorrere alla base imponibile come accessione anche se è ancora al rustico o in corso di costruzione; è determinante l’accertamento della sua presenza alla data del trasferimento.
  • La rilevanza della potenzialità edificatoria del terreno e la presenza materiale di un fabbricato sono questioni distinte: il principio relativo alla capacità edificatoria non esclude né sostituisce l’accertamento sull’esistenza e sullo stato dell’opera trasferita.

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