Cassazione Penale, Ordinanza n. 41083/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il motivo di impugnazione era formulato in modo generico e privo delle necessarie specificazioni giuridiche e argomentative. Non sono indicati nel testo i reati oggetto del giudizio di merito, né l'esito nel merito della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11 marzo 2025. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti materiali del processo né il reato contestato; emerge solo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura, né congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre ritenuto che sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura in cassazione deve essere specifica e deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e i profili della motivazione che si assumono erronei; un motivo generico o non correlato alla decisione impugnata determina l'inammissibilità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia colposamente determinato la causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, con chiara enunciazione delle questioni di diritto e con puntuali riferimenti alla motivazione della decisione impugnata; la mera allegazione di censure non autosufficienti o apodittiche non è idonea a introdurre un valido motivo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il provvedimento di legittimità si limita a rilevare la genericità del motivo, non vi è un riesame del merito della sentenza impugnata, ma soltanto un controllo sulla ritualità e sulla specificità della doglianza.
Come è indicizzato
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