Cassazione Civile, Ordinanza n. 18570/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di una società beneficiaria di un intervento pubblico di sostegno alle imprese per l'importo di euro 171.771,06, oltre interessi legali, in via privilegiata ex art. 9, quinto comma, d.lgs. n. 123 del 1998. Il credito derivava dal pagamento effettuato in favore della banca mutuante a seguito dell'escussione della garanzia prestata nell'ambito di un contratto di mutuo agevolato. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo che il privilegio spettasse solo ai crediti nascenti da finanziamenti erogati e poi revocati, non anche ai crediti derivanti dal pagamento conseguente all'escussione di una garanzia. Con il ricorso per cassazione la società deduceva la violazione degli artt. 1 e 7, primo comma, e dell'art. 9, quarto e quinto comma, del d.lgs. n. 123 del 1998, sostenendo che il privilegio dovesse estendersi anche ai crediti sorti per effetto dell'escussione della garanzia, poiché la garanzia costituisce una delle forme di intervento pubblico previste dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il privilegio di cui all'art. 9, comma quinto, d.lgs. n. 123 del 1998 non riguardi soltanto i crediti derivanti da finanziamenti erogati in forma di somma di denaro o da mutui agevolati, ma si estenda anche ai crediti sorti dal pagamento effettuato in seguito all'escussione della garanzia prestata nell'ambito dell'intervento pubblico di sostegno. Ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ammettendo il credito della ricorrente al passivo del fallimento in via privilegiata. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità e controvertibilità della questione.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
la legge disciplina unitariamente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, includendo incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici concessi anche tramite soggetti terzi
art. 7, primo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato
la concessione di garanzia è una delle forme tipiche di intervento pubblico considerate dalla disciplina, quindi rilevante ai fini dell'applicazione del privilegio
art. 9, quarto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
richiamato congiuntamente al comma quinto nell'ambito della disciplina delle restituzioni conseguenti alla revoca dell'intervento
art. 9, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante
il privilegio si applica in senso sostanziale ai crediti che esprimono il sostegno pubblico disciplinato dal decreto, compresi quelli derivanti dall'escussione di garanzie prestate nell'ambito dell'intervento
tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione
conferma che il concetto di finanziamento agevolato comprende anche servizi e operazioni connessi, inclusi il rilascio di garanzie e impegni di firma
art. 1, comma 2, lett. f), t.u.b.
richiamato per ricomprendere tra le attività bancarie ordinarie il rilascio di garanzie e impegni di firma
la causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio; l'interpretazione del privilegio deve tenere conto della funzione economico-sociale del credito
Massime di principio
- Il privilegio previsto per i crediti nascenti da interventi pubblici di sostegno alle imprese va interpretato in senso non meramente formale, ma sostanziale, avendo riguardo alla causa del credito e alla finalità unitaria della disciplina.
- La nozione di "finanziamento" ai fini dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 non coincide necessariamente con l'erogazione diretta di denaro o con il solo mutuo, ma può comprendere anche la concessione di garanzie e i crediti sorti dall'escussione di tali garanzie.
- Il principio di tassatività dei privilegi vieta l'interpretazione analogica, ma non impedisce l'interpretazione estensiva quando essa serva a individuare il reale significato della norma e il suo esatto ambito applicativo.
- Nella disciplina degli interventi pubblici agevolativi, le diverse modalità di attuazione del sostegno non giustificano trattamenti differenziati sul piano della prelazione se sono tutte espressione di un medesimo disegno normativo unitario.
- Ai fini del privilegio, rileva la funzione economica del credito e non la sola forma tecnica dell'intervento pubblico che lo ha originato.
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