Cassazione Penale, Sentenza n. 14510/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna confermata in appello per reati connessi ad una presunta associazione per delinquere (capo A) e reati di contraffazione e detenzione per la vendita (capi B e C) e altro (capo D). Le censure principali riguardano: 1) per Antonietta Aruta, mancata notifica all'avvocato nominato nell'incidente cautelare e carenza probatoria per l'addebito di associazione (art. 416 c.p.); 2) per tutti, presunta prescrizione dei reati contestati (art. 157 c.p.); 3) per Esposito e Angelo Aruta, vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle captazioni (artt. 267 e 271 c.p.p.) e insufficienza della prova, con contestazione dell'utilizzabilità e dell'interpretazione delle intercettazioni; 4) per tutti, rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità, per questioni inattuate in questa sede (rivalutative dei fatti) e comunque manifestamente infondati. In particolare: la nomina del difensore per l'incidente cautelare non incide sul procedimento principale; la motivazione di merito (sia del Tribunale sia della Corte d'appello) è ritenuta adeguata e resistente al sindacato in sede di legittimità, avendo valutato un complesso materiale probatorio non limitato alle intercettazioni (sequestri, monitoraggio GPS, acquisizioni documentali, dichiarazioni confessorie); l'eccezione di prescrizione è stata giudicata aspecifica e infondata perché la contestazione era formulata in termini di condotta continuativa/aperta e, in mancanza di allegazioni precise, valgono i principi sulla prosecuzione della condotta fino alla sentenza di primo grado e sulla sospensione/raddoppio dei termini ex norme vigenti (art. 157 e art. 159 c.p.). La Corte ha altresì ritenuto legittima la motivazione per relationem dei decreti di captazione e, in generale, ha confermato la correttezza della valutazione delle circostanze attenuanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconosciuta la configurabilità dell'associazione per delinquere sulla base di una piattaforma indiziaria valutata dai giudici di merito; la Cassazione non sindaca la valutazione delle intercettazioni se non per manifesta illogicità.
Applicati per la determinazione della continuazione tra reati e per il concorso morale e materiale tra gli odierni imputati; la dosimetria delle pene è rimessa al giudice di merito.
Codice penale, artt. 473 e 474
artt. 473 e 474 cod. pen.
Riferiti ai reati di contraffazione e introduzione/merce contraffatta; i giudici di merito hanno ricondotto i fatti a condotte continuative con immissione nel circuito commerciale.
Richiamato tra i reati oggetto della contestazione (capo D); sotto il profilo probatorio la sentenza ha tenuto conto dell'eterogeneità delle prove raccolte.
Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non adeguatamente allegata; ha sottolineato che per reati contestati in forma 'aperta' la condotta può considerarsi protratta fino alla sentenza di primo grado e che va valutato il raddoppio dei termini quando previsto.
La negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata giudicata legittima in presenza di elementi che evidenziano gravità e continuità delle condotte e in assenza di elementi favorevoli adeguatamente allegati dalla difesa.
Codice di procedura penale, artt. 178 lett. c), 179, 415-bis
artt. 178, lett. c), 179, 415-bis cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese con riferimento alla notifica al difensore; la Corte ha affermato che la nomina del difensore per il procedimento incidentale non produce effetti automatici sul procedimento principale.
Codice di procedura penale, artt. 267 e 271
artt. 267 e 271 cod. proc. pen.
Tesi di vizio dei decreti autorizzativi delle captazioni respinta: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione anche per relationem richiamando atti di indagine e richieste del P.M., conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
Art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203
art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. l. 12 luglio 1991, n. 203
Richiesto un livello di indizi 'sufficienti' per l'autorizzazione delle captazioni; la Corte ha ritenuto tale soglia soddisfatta dalle indagini svolte.
Richiamato in tema di sospensione del corso della prescrizione in relazione agli ultimi atti investigativi e alla disciplina applicabile ai periodi temporali rilevanti.
Codice di procedura penale, art. 51 comma 3-bis (richiamato)
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla disciplina speciale sui reati di criminalità organizzata e ai raddoppi di termini, rilevante nel computo prescrizionale.
Codice di procedura penale, art. 611 comma 1
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Procedura di trattazione scritta seguita; la Corte ha proceduto con l'istruttoria scritta secondo la norma.
Codice di procedura penale, art. 616
Invocato per l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti, ritenuti responsabili di impugnazioni infondate o generiche.
Disposizioni di attuazione, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale ai termini per la proposizione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati considerati proposti nei termini ma contenenti motivi generici.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione che si limitano a riproporre in termini generici le stesse questioni già decise in appello e che non confutano argomentatamente la motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
- La nomina di un difensore per un procedimento incidentale (es. riesame cautelare) non produce automaticamente effetti sostitutivi o di notifica nel procedimento principale: occorre dimostrare il collegamento processuale effettivo.
- Le autorizzazioni alle captazioni possono essere motivate per relationem richiamando atti e richieste del P.M.; per essere censurate occorre indicare con precisione quale vizio concreto abbia compromesso la decisione.
- Le intercettazioni costituiscono materiale probatorio che il giudice di merito valuta nel complesso con altri elementi (sequestri, dichiarazioni, documentazione, monitoraggi); la Cassazione sindaca tale valutazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- L'eccezione di prescrizione deve essere formulata con precisione cronologica e processuale: la mera indicazione generica dell'ultimo atto investigativo non è sufficiente, specie quando la contestazione è in forma 'aperta' o continuativa.
- In ipotesi di contestazione 'aperta' o di reato continuato, la condotta può essere ritenuta protratta fino alla sentenza di primo grado; va altresì considerata la disciplina speciale che può sospendere o raddoppiare i termini prescrizionali.
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima se i giudici motivano sulla gravità e sulla persistenza delle condotte e se la difesa non allega elementi favorevoli concreti e specifici.
- La corte può condannare al pagamento delle spese e irrogare sanzioni pecuniarie ai ricorrenti che propongono impugnazioni ritenute infondate o strumentali.
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