Cassazione Penale, Sentenza n. 14463/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colicchio impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere adottata dal GIP per i reati connessi al traffico di stupefacenti (richiamando artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente denunciava, in particolare, la violazione della normativa sul contraddittorio preventivo (art. 291 e connessi c.p.p.), lamentando che non era stato effettuato l'interrogatorio previsto prima dell'adozione della misura cautelare e che l'esclusione dell'obbligo di interrogatorio non era giustificata dai presupposti normativi invocati dal Tribunale (richiamo all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Contestava inoltre la motivazione della valutazione delle esigenze cautelari e la disparità di trattamento rispetto a un coindagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo). Ha richiamato la riforma introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che generalizza l'obbligo dell'interrogatorio preventivo (art. 291 e connessi), con eccezioni di stretta interpretazione. Ha concluso che il richiamo fatto dal Tribunale al numero 6 dell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. non consente di ricomprendere l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 fra le eccezioni all'interrogatorio preventivo; la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è infatti autonoma e, sebbene possa seguire taluni profili del regime previsto per l'art. 416 c.p., non rientra automaticamente nelle ipotesi di deroga all'obbligo interrogatorio. L'omissione dell'interrogatorio, essendo prescritta dalla norma a pena di nullità 'genetica' dell'ordinanza, ha determinato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente è disposta l'immediata cessazione degli effetti della misura cautelare (liberazione dal carcere) e l'ordine di darne comunicazione alla cancelleria e al Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater)
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo prima dell'adozione di misure cautelari: la Corte ha ricordato che la norma, dopo la riforma (legge 9/8/2024, n.114), ha portata generale e l'eventuale esclusione è da interpretare restrittivamente
art. 292 cod. proc. pen.
La violazione dell'obbligo di interrogatorio quando previsto dalla norma determina la nullità dell'ordinanza cautelare; la Corte parla di nullità 'genetica' o 'a regime intermedio' che inficia il provvedimento ex tunc
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede eccezioni all'obbligo dell'interrogatorio richiamando specifiche fattispecie; la Corte ha ritenuto che il rinvio al n.6 non può essere inteso come comprensivo dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
art. 380 cod. proc. pen.
Regola l'arresto in flagranza e i limiti di operatività di alcune deroghe; la Corte ha rilevato che la fattispecie contestata non rientrava nei limiti che giustificano l'esclusione dell'interrogatorio prevista da alcune lettere del comma 2
art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 73 riguarda disposizioni sul traffico di stupefacenti; art. 74 comma 6 disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità. La Corte ha precisato che l'autonomia della fattispecie ex art. 74, comma 6, impedisce di ricomprenderla automaticamente tra le eccezioni all'interrogatorio
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; sebbene più volte richiamata per disciplinare alcuni profili sostanziali/strumentali dell'art. 74 comma 6, non può avere per effetto, di per sé, di estendere all'art. 74 le deroghe procedurali (es. esclusione dell'interrogatorio) previste per i casi tassativi richiamati dall'art. 407 c.p.p.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha introdotto e codificato l'obbligo dell'interrogatorio preventivo (art. 291 e connessi) conferendo alla regola carattere generale e ribadendo la necessità di interpretare restrittivamente le eccezioni
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p., dopo la riforma del 2024, è di regola necessario prima dell'adozione di misure cautelari: le esenzioni sono limitate e vanno interpretate strettamente
- Il riferimento normativo ad altre disposizioni (es. art. 74 d.P.R. 309/1990 tramite rinvio all'art. 416 c.p.) non implica automaticamente che tutte le eccezioni procedurali previste per quelle disposizioni si applichino anche alla norma richiamata; occorre valutare l'autonomia della fattispecie
- L'omissione dell'interrogatorio quando la legge lo pone a pena di nullità determina una nullità 'genetica' dell'ordinanza cautelare che può condurre all'annullamento senza rinvio e alla immediata cessazione della misura
- Per giustificare l'adozione di una misura cautelare senza interrogatorio preventivo il giudice deve comprovare l'esistenza di una delle eccezioni tassative (es. esigenze di prevenzione, pericolo di fuga o di inquinamento probatorio) e motivare in modo specifico e circostanziato
- Nelle ipotesi di reati connessi al traffico di stupefacenti, la qualificazione della fattispecie (es. lieve entità ex art. 74 comma 6) può incidere sul regime sostanziale ma non altera automaticamente le garanzie procedurali previste dalla norma generale sul contraddittorio preventivo
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