Cassazione Penale, Sentenza n. 14458/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/11/2025, con tre motivi principali: (1) censura per violazione di legge e vizio di motivazione relativa alla dichiarazione di inammissibilità di un "motivo nuovo" di appello, che contestava la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada, sostenendo che tale questione incideva sul trattamento sanzionatorio e poteva essere introdotta; (2) doglianza sulla (presunta) errata qualificazione e motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis C.d.S.; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla valutazione dello stato di ebbrezza, in particolare sostenendo che la possibile somministrazione di una terapia antidolorifica in ospedale potesse aver alterato l'esito dell'esame alcolemico e che la Corte territoriale abbia omesso di valutare elementi probatori che rendono plausibile tale somministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. devono riguardare capi o punti della decisione già devoluti con l'atto di impugnazione originario (art. 581, lett. a), cod. proc. pen.), mentre la questione sull'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis C.d.S. non era stata oggetto dell'appello ma era proposta per la prima volta, perciò fuori dal perimetro ammissibile. Conseguentemente il secondo motivo (che attacca la sussistenza della predetta aggravante) è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte ha valutato che l'appello non ha confutato in modo puntuale e critico la motivazione della Corte d'appello che, sulla base dell'annotazione assente nella cartella clinica e dei principi sulle obbligazioni di annotazione dei sanitari, aveva escluso che fosse stata somministrata una terapia antidolorifica contenente alcool e che l'inserimento di un ago-cannula non comporti di per sé la somministrazione di farmaci. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
ha consentito il trattament in forma cartolare del ricorso; indicazione procedurale richiamata nel capo introduttivo della decisione
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
i "motivi nuovi" devono riguardare capi o punti della decisione già devoluti con l'atto di impugnazione originario e rappresentano una ulteriore illustrazione delle ragioni già proposte; non possono introdurre questioni nuove non contemplate nell'appello
art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
fissa i punti/capi della decisione devoluti al giudice d'appello; il ricorso per Cassazione può esaminare solo le questioni già devolute e dichiarate ammesse nei gradi precedenti
art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada
norma sostanziale contestata in primo grado (reato di guida in stato di ebbrezza e relative aggravanti); la sussistenza della aggravante di cui al comma 2-bis è stata oggetto di doglianza ma non devoluta correttamente all'appello, perciò non esaminabile in Cassazione
richiamata in sede di appello come possibile causa di non punibilità; la Corte d'appello aveva esaminato questioni relative alla non punibilità e alle circostanze attenuanti, che rientravano nel perimetro dell'impugnazione
circostanza attenuante la cui invocazione in appello ha portato al nuovo bilanciamento del trattamento sanzionatorio operato dalla Corte territoriale (riconoscimento di attenuanti e dei doppi benefici)
consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato fissando la somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione "motivi nuovi" che non siano ulteriori illustrazioni dei punti già devoluti al giudice d'appello: le questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Per preservare la possibilità di impugnare in Cassazione la sussistenza di una circostanza aggravante o attenuante, tale censura deve essere chiaramente ed esplicitamente dedotta già nell'atto di appello, altrimenti si perde la catena devolutiva.
- Il ricorso per cassazione richiede una critica specifica, punto per punto, della motivazione della Corte territoriale: ripetere genericamente le argomentazioni già svolte nei gradi precedenti senza confutare analiticamente le ragioni del giudice d'appello è causa di inammissibilità per aspecificità.
- In tema di valutazione probatoria relativa a somministrazioni terapeutiche dopo incidente, l'assenza di annotazioni nella cartella clinica e l'obbligo di annotazione dei sanitari sono elementi decisivi; l'inserimento di un ago-cannula non comporta automaticamente la prova della somministrazione di farmaci.
- Chi impugna deve predisporre l'impugnazione di merito in modo estensivo e puntuale (inclusi profili relativi a circostanze aggravanti/attenuanti) se intende riservarsi la possibilità di dedurre tali questioni in Cassazione; diversamente il giudizio di legittimità è precluso su quei profili.
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