Cassazione Penale, Ordinanza n. 37160/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per concorso in rapina di denaro e di un telefono cellulare e per lesioni personali volontarie aggravate ai danni di una persona offesa, fatti commessi il 26 giugno 2021. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione al diniego della pena sostitutiva richiesta ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p. Secondo la difesa, la corte territoriale avrebbe dato una valutazione della personalità dell'imputato difforme e peggiorativa rispetto a quella del G.u.p.; inoltre, lo stato detentivo e l'assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari non sarebbero ostativi al riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte d'appello aveva svolto una valutazione di merito adeguatamente motivata e logicamente coerente, insindacabile in sede di legittimità, nel negare la sostituzione della pena detentiva breve. Il diniego è stato fondato sulle condizioni di vita dell'imputato: assenza di lecite fonti di sostentamento idonee a escludere il rischio di ulteriori atti predatori, mancanza di stabili riferimenti familiari e domiciliari, e stato detentivo per altra causa. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse assolto l'onere argomentativo richiamando elementi ex art. 133 c.p. ritenuti decisivi, evidenziando la pervicace attitudine criminosa e l'indifferenza dell'imputato rispetto alle finalità special-preventive e rieducative. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione dedotto non è stato ritenuto fondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente e non manifestamente illogica.
La concessione della pena sostitutiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarla sulla base di elementi relativi alla personalità e alle condizioni di vita dell'imputato.
La richiesta di pena sostitutiva è stata scrutinata dal giudice di merito; il relativo diniego, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione come mero dissenso valutativo.
Gli elementi indicati da tale disposizione possono fondare il giudizio di merito sul diniego della pena sostitutiva, specie quando evidenzino pervicacia criminosa e scarsa permeabilità a finalità special-preventive e rieducative.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01
Richiamata per affermare che il diniego della sostituzione della pena, se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria o manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione.
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716
Richiamata a sostegno del medesimo principio di insindacabilità in sede di legittimità della valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sostitutivo.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego della pena sostitutiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Ai fini della concessione di una pena sostitutiva, il giudice può valorizzare le condizioni di vita dell'imputato, la disponibilità di lecite fonti di sostentamento, i riferimenti familiari e domiciliari e il rischio di reiterazione di condotte predatorie.
- L'onere motivazionale del giudice sul diniego della sostituzione della pena può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p., ove essi siano concretamente indicati e collegati alla prognosi sfavorevole sulla risocializzazione e sulla prevenzione speciale.
- Il mero dissenso della difesa sulla valutazione della personalità dell'imputato non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione se la decisione di merito risulta logicamente argomentata.
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