Cassazione Penale, Sentenza n. 25342/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2022 che ha rigettato l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 25/07/2017 al 21/12/2018; il ricorrente contestava la tardività della domanda rispetto alla sentenza assolutoria per l'omicidio Corvini Sesto e censurava la valutazione del giudice della riparazione che aveva ritenuto sussistenti comportamenti di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo (fra cui latitanza, frequentazioni con soggetti gravanti in contesti malavitosi, precedenti e modalità di soggiorno all'estero). Il ricorrente deduceva altresì che, essendovi un unico titolo cautelare originario, il termine di decadenza dovesse decorrere dalla sentenza divenuta irrevocabile per l'altro procedimento (omicidio Di Meo Federico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la richiesta di riparazione relativa all'omicidio Corvini Sesto era tardiva rispetto al termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. (sentenza divenuta irrevocabile il 02/03/2019; domanda depositata l'11/02/2022). Anche assumendo valida l'argomentazione difensiva sulla unità del titolo cautelare, la Corte ha ritenuto comunque corretto l'esame di merito svolto dalla Corte d'appello, che ha individuato comportamenti di colpa grave ostativi all'indennizzo (valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Orsini, riscontri su rapporti di conoscenza, precedenti penali, provvedimento di sorveglianza speciale, uso di più utenze e modalità di latitanza). La Corte ha richiamato i principi propri del giudice della riparazione (valutazione autonoma degli elementi di indagine, divieto di rimettere in discussione circostanze definitivamente accertate in senso contrario) e ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Il termine biennale per proporre l'istanza di riparazione decorre dalla data in cui la sentenza di assoluzione diviene irrevocabile; si tratta di una causa di decadenza che non è soggetta a sospensione o interruzione
Norma richiamata rispetto ai criteri di riconoscimento dell'equa riparazione; la Corte richiama il corretto ambito di valutazione del giudice della riparazione previsto dalla disciplina
Giurisprudenza precedente (Sez. U., Sez. 4 e pronunce richiamate: D'Ambrosio, Sarnataro, Rv. e altre)
Principi interpretativi: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, ex ante, se i comportamenti del richiedente abbiano concorso a determinare la privazione della libertà; non può ritenere provate circostanze escluse dal giudice di merito né escludere circostanze ritenute provate in sede di cognizione; le dichiarazioni assunte possono essere valutate purché non escluse in dibattimento e purché la riferibilità delle condotte al richiedente sia adeguatamente motivata
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta entro due anni dalla data in cui la sentenza di assoluzione diventa irrevocabile (art.315 c.p.p.); il termine è perentorio e non sospensibile
- Se procedimenti diversi originano da un unico titolo cautelare ma si concludono con sentenze irrevocabili in tempi diversi, il termine biennale si computa rispetto alla singola sentenza irrevocabile che riguarda il fatto per cui si chiede la riparazione
- Il giudice della riparazione non rivaluta i fatti per accertare la responsabilità penale, ma può esaminare il materiale probatorio raccolto nelle indagini per verificare se i comportamenti del richiedente abbiano costituito causa ostativa (dolo o colpa grave) al riconoscimento dell'indennizzo
- La sola latitanza non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo, ma può concorrere a formare il convincimento di colpa grave se valutata insieme ad altri elementi (frequentazioni, precedenti, modalità di occultamento, uso di più utenze, sostegno economico da terzi)
- Le dichiarazioni di collaboratori o testi possono essere utilizzate nel giudizio di riparazione solo se non sono state espressamente escluse dal giudice di merito e se il giudice della riparazione motiva adeguatamente la riferibilità delle condotte al richiedente
- Per tutelarsi in situazioni analoghe, il soggetto che ritenga ingiusta la detenzione dovrebbe presentare tempestivamente la domanda di riparazione entro il termine biennale dalla sentenza irrevocabile e documentare elementi di buona fede o di cooperazione per contrastare l'eventuale valutazione di colpa grave
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