Ordinanza n. 30/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-CE/L/Q/2024/102246, emesso dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico Immigrazione il 27.11.2025, notificato in data 28.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, nel corso del procedimento, egli aveva trasmesso alla Prefettura, mediante PEC, documentazione relativa a una nuova occasione lavorativa e alla richiesta di subentro di un diverso datore di lavoro. Il motivo cautelare valorizzato dal giudice riguarda la mancata considerazione di tali elementi procedimentali, ritenuta prima facie irragionevole e contrastante con i principi di buona fede e proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto. In particolare, la mancata valutazione della nuova occasione lavorativa e della richiesta di subentro, adeguatamente documentate e tempestivamente trasmesse alla Prefettura, è apparsa, alla luce delle circostanze concrete, irragionevole e incompatibile con i principi di buona fede e proporzionalità. È stata quindi sospesa la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare
La disposizione è stata applicata per accogliere la domanda cautelare e sospendere l'efficacia della revoca impugnata, rinviando la trattazione del merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata considerazione da parte dell'amministrazione di elementi documentati e trasmessi durante il procedimento, idonei a incidere sulla permanenza dei presupposti dell'atto, può integrare un profilo prima facie di irragionevolezza.
- Nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, la documentazione concernente una nuova occasione lavorativa e la richiesta di subentro di un diverso datore di lavoro devono essere valutate dall'amministrazione prima di adottare o confermare una misura pregiudizievole, quando siano state tempestivamente portate a sua conoscenza.
- L'esercizio del potere amministrativo deve conformarsi ai principi di buona fede e proporzionalità, che impongono di considerare gli elementi sopravvenuti rilevanti e di adottare una misura adeguata alle circostanze concrete.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 47/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 254/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 293/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 8 gen 2026Ordinanza n. 294/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →