Cassazione Penale, Ordinanza n. 03286/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, senza modifica della qualificazione giuridica o dell'affermazione di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per rapina e per sequestro di persona. Con il primo motivo si deduceva la mancanza dell'elemento oggettivo della rapina e, conseguentemente, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Con il secondo motivo si lamentava il mancato assorbimento del reato di sequestro di persona nel reato di rapina. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi privi del requisito di specificità ex art. 581 c.p.p., perché meramente riproduttivi di censure già formulate in appello e non confrontati con le argomentazioni con cui i giudici di merito le avevano disattese.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve avere specificità; è inammissibile il ricorso che si limita a riproporre doglianze già dedotte senza correlarsi in modo puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo non può essere generico né meramente reiterativo delle censure già formulate in appello: deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità sussiste anche quando l'impugnazione non si misura con la complessità delle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione di merito.
- Se i motivi di ricorso ripropongono senza adeguato confronto critico le doglianze già respinte nei gradi precedenti, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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