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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34541/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse privo di specificità, in quanto generico, indeterminato e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per furto in abitazione. Con l'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione a fondamento della declaratoria di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito fosse priva di un adeguato apparato argomentativo. La Corte ha però rilevato che il motivo era aspecifico e generico, perché formulato in termini apodittici, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari, e in parte diretto a censurare vizi non emergenti dal provvedimento impugnato. Inoltre, la Corte di appello non si era limitata a un richiamo per relationem della sentenza di primo grado, ma aveva fornito autonoma motivazione sull'infondatezza delle deduzioni difensive, escludendo così che la motivazione fosse apparente.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla motivazione non apparente, in quanto la Corte afferma che la sentenza di appello contiene una motivazione adeguata e non meramente apparente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici o indeterminati, che non si confrontino in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre quando le deduzioni ripropongono questioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza indicare concreti errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
  • La motivazione di appello non è apparente quando il giudice del gravame, pur richiamando la decisione di primo grado, sviluppa anche autonome ragioni a sostegno del rigetto delle difese.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo valutazione equitativa della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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