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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9824/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata presenta una lacuna decisiva: non è stata data prova né spiegazione dell'elemento essenziale dell'induzione in errore dell'operatore che ha pagato l'assegno. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Quattromini era stato ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona perché, secondo i giudici di merito, avrebbe sostituito la propria persona a quella di Amalia Varraro per procurarsi il rimborso di circa 788 euro e negoziare l'assegno destinato alla denunciante. In cassazione il ricorrente ha contestato l'insussistenza del fatto tipico (mancata prova dell'induzione in errore dell'operatore che ha pagato l'assegno) e ha rilevato che il titolo versato non risultava intestato a Varraro ma allo stesso Quattromini; la sentenza impugnata, pur ipotizzando una "probabile falsificazione" del titolo, non ha però accertato né spiegato come e in che modo si fosse verificata l'induzione in errore dell'operatore bancario né prodotto elementi probatori sulla falsificazione stessa.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammessi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale norma.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa e dal ricorso in relazione ai mezzi di prova; la Cassazione rileva carenze nell'accertamento probatorio, in particolare nella dimostrazione dell'induzione in errore dell'operatore che ha pagato l'assegno.

Massime di principio

  • Per la condanna per sostituzione di persona è necessario provare non solo la condotta apparente di sostituzione ma anche l'effettiva induzione in errore di terzi che abbia prodotto l'altrui pregiudizio o il vantaggio dell'autore; la mancanza di prova di tale elemento essenziale comporta l'annullamento della sentenza.
  • La mera presenza di un assegno negoziato dall'imputato, anche se la parte denunciata risulti beneficiaria del rimborso, non è sufficiente a provare la sostituzione di persona se non viene dimostrato come l'operatore che ha pagato sia stato indotto in errore.
  • Non è sufficiente per la motivazione giudicare possibile o "probabile" una falsificazione: la Corte deve descrivere e valutare prove concrete che giustifichino l'accertamento della falsificazione e, soprattutto, la catena causale che ha indotto in errore il terzo pagatore.
  • Se vi sono lacune nella motivazione relative a elementi costitutivi del reato, la Cassazione tende ad annullare con rinvio per nuovo giudizio, non sempre a dichiarare l'insussistenza del fatto, lasciando al giudice del rinvio il compito di integrare l'accertamento probatorio.
  • I limiti formali del ricorso (art. 173 disp. att.) devono essere rispettati, ma quando il vizio riguarda la mancanza di accertamento di un requisito essenziale del reato la Suprema Corte può accogliere il ricorso e disporre il rinvio.

Testo integrale

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