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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19572/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato, destinatario di una pena dell'ergastolo con isolamento diurno inflitta per un fatto risalente e divenuta irrevocabile, ha chiesto in executivis la rideterminazione della pena in anni trenta di reclusione. La domanda era fondata sulla pretesa applicabilità del rito abbreviato, che egli assumeva di avere tempestivamente richiesto in appello nel vigore della legge n. 479 del 1999, ma che gli sarebbe stato erroneamente negato perché allora non ancora ammesso in fase di gravame. Secondo la prospettazione difensiva, la successione delle norme processuali e i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, inclusa la sentenza Scoppola c. Italia, avrebbero imposto l'applicazione della disciplina transitoria introdotta successivamente, con conseguente sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione degli artt. 442 e 666 c.p.p., dell'art. 30 l. n. 479 del 1999, degli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 7 CEDU, oltre a vizio di motivazione, censurando la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte della Corte di assise di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che la questione era già stata riproposta e rigettata più volte con ordinanze definitive del giudice dell'esecuzione e che le circostanze addotte come nuove erano in realtà neutre o irrilevanti rispetto al giudicato esecutivo: il successivo riconoscimento della continuazione con altro reato e l'esistenza di decisioni di merito difformi in casi asseritamente analoghi non erano idonei a rimuovere la preclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in precedenti provvedimenti definitivi del giudice dell'esecuzione. Ha ribadito che il giudicato esecutivo preclude la riproposizione delle sole questioni già dedotte e decise, mentre non copre ciò che era solo deducibile; tuttavia, nel caso concreto, gli elementi invocati come novità non erano tali da superare la preclusione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale base della pretesa applicazione del rito abbreviato e della conseguente riduzione di pena

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza in sede esecutiva

  • art. 30 l. n. 479 del 1999

    invocato come norma processuale rilevante nella successione delle discipline sul rito abbreviato

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della tesi di una disciplina più favorevole e non discriminatoria

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa e alla possibilità di far valere la pretesa riduzione di pena

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione al giusto processo e alla motivazione del provvedimento

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa a fondamento delle garanzie processuali invocate

  • art. 7 CEDU

    richiamato dalla difesa per sostenere l'applicazione della disciplina più favorevole

  • art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000

    indicato come disciplina transitoria che avrebbe riaperto i termini per l'accesso al rito abbreviato anche in appello nei processi per reati puniti con l'ergastolo

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudicato esecutivo preclude la riproposizione delle sole questioni già dedotte e decise con provvedimento definitivo; non si estende automaticamente a questioni solo deducibili o non effettivamente esaminate, ma la parte che intenda nuovamente investire il giudice deve indicare un effettivo elemento nuovo e rilevante.
  • Non integra elemento nuovo idoneo a superare la preclusione la mera sopravvenienza di un diverso inquadramento del fatto in continuazione con altri reati, quando tale dato sia neutro rispetto alla questione già definita.
  • Neppure l'esistenza di decisioni di merito difformi e isolate in casi asseritamente analoghi è sufficiente a scardinare l'effetto preclusivo del giudicato esecutivo, trattandosi di fisiologica espressione della discrezionalità giudiziale.
  • Quando il ricorso ripropone censure già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reato

Testo integrale

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