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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13507/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio l'inammissibilità per difetto di sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista, essendo il ricorso stato presentato personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal condannato avverso il decreto del 31 agosto 2023 del giudice di sorveglianza di Spoleto. Dal testo non emerge il contenuto sostanziale del decreto impugnato né le doglianze di merito, perché la Corte si sofferma solo sulla ritualità dell'atto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo la notifica del provvedimento impugnato e il ricorso successivi al 4 agosto 2017, l'imputato/condannato non aveva più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto doveva essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 non consente più all'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di esonero, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo il patrocinio di difensore cassazionista

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01

    precedente di legittimità richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato/condannato

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso rilevabile de plano.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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