Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10736/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità è rimasta ferma; la Corte ha escluso che i motivi introducessero reali vizi di legittimità, trattandosi piuttosto di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di diversa lettura degli elementi di fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla affermazione di responsabilità, in particolare l'identificazione dell'imputato, sostenendo che la decisione di merito fosse errata nella ricostruzione dei fatti. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, la quale aveva riconosciuto l'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove, e il secondo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva già fornito adeguata spiegazione della credibilità della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    Richiamata per affermare che in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, perché la rilettura degli elementi istruttori è riservata al giudice di merito.
  • La contestazione dell'identificazione dell'imputato non è deducibile in cassazione quando si risolva in una diversa ricostruzione del materiale probatorio, in presenza di una motivazione di merito logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La doglianza sull'attendibilità della persona offesa è inammissibile o infondata quando la sentenza impugnata abbia già spiegato in modo non illogico le ragioni del riconoscimento e della credibilità attribuita alle dichiarazioni rese.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.