Ordinanza n. 11474/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità fisica, motivata dalla presenza di una neoformazione sottocutanea alla gamba destra
Esito
La controversia
Il candidato, convocato a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per 350 posti da vigile del fuoco, è stato giudicato non idoneo all'accertamento dei requisiti fisici. L'esclusione è stata contestata perché il giudizio medico-legale non avrebbe verificato l'effettiva incidenza della neoformazione sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale, come richiesto dalla disciplina regolamentare richiamata. A sostegno della censura sono stati prodotti una risonanza magnetica e una relazione ortopedica di parte, secondo cui non risultavano limitazioni né controindicazioni allo svolgimento di attività di qualsiasi tipo. L'amministrazione ha invece sostenuto che la neoformazione potesse evolvere, con elevata probabilità, in un tumore desmoide aggressivo, tale da richiedere un'ampia escissione dei tessuti e compromettere i fasci muscolari infiltrati. Il contrasto concerneva quindi la natura della lesione, i suoi possibili sviluppi e la concreta sussistenza di alterazioni fisionomiche capaci di determinare limitazioni funzionali rilevanti ai fini dell'idoneità concorsuale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, che dovrà operare tramite una commissione composta da almeno due medici, eventualmente avvalendosi di specialisti o consulenti esterni. Il verificatore dovrà chiarire se la neoformazione sia di natura cheloide o desmoide, quali siano i suoi possibili sviluppi e se essa determini alterazioni fisionomiche o limitazioni funzionali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dovrà inoltre accertare l'idoneità o meno del candidato al concorso. L'incombente dovrà essere svolto nel più breve tempo possibile e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la relazione, corredata della documentazione e della nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i dieci giorni successivi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, con preavviso di almeno cinque giorni. Il ricorrente è stato onerato della notificazione dell'ordinanza all'organo verificatore entro cinque giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
Disciplina la verificazione e le modalità del relativo svolgimento, applicate dal TAR per accertare la natura e gli effetti della neoformazione e l'idoneità concorsuale.
d.m. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 22
alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
La causa di non idoneità deve essere valutata in relazione all'effettiva sussistenza di alterazioni fisionomiche e limitazioni funzionali incidenti sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la non idoneità fisica a un concorso è fondata su una neoformazione o altra condizione medica controversa, il giudice può disporre una verificazione per accertarne natura, evoluzione e concreta incidenza sulle funzioni richieste dal posto messo a concorso.
- La valutazione dell'idoneità fisica deve essere riferita non solo alla diagnosi astratta della patologia o della lesione, ma anche alla sua effettiva capacità di determinare limitazioni funzionali incompatibili con le mansioni da svolgere e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale richiesti.
- In presenza di valutazioni mediche contrapposte, il giudice può demandare l'accertamento a un organismo sanitario terzo e qualificato, individuando puntualmente i quesiti, i tempi dell'indagine e le garanzie di partecipazione dei consulenti di parte.
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