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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31374/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione. L’unico motivo deduceva la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 629 c.p., lamentando illogicità della motivazione e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, oltre a un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte rileva che tale censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e dell’attendibilità della persona offesa, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e adeguata, con esplicita valorizzazione dell’attendibilità della persona offesa e di elementi di riscontro. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come estorsione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito sulla sussistenza del reato era congrua.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione dell’attendibilità delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di illogicità della motivazione è inammissibile quando si traduce in un mero dissenso sul giudizio di fatto, senza evidenziare reali vizi logici della sentenza impugnata.
  • La motivazione è immune da censura in cassazione quando il giudice di merito esplicita in modo coerente le ragioni della credibilità della persona offesa e individua elementi di riscontro alle sue dichiarazioni.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non può risolversi in un confronto tra la decisione impugnata e modelli alternativi di ragionamento tratti dall’esterno della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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