Ordinanza n. 170/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, con decisione da rendersi ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.: del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Fisciano sull’istanza-diffida del 31.10.2025, integrata, rettificata e sostituita dall’istanza del 24.11.2025 (inviata, a mezzo p.e.c. il 24.11.2025), con cui il ricorrente ha chiesto di provvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale denominata via Contrada San Lorenzo che porta al civico n. 30, all’installazione della relativa segnaletica stradale e della pubblica illuminazione, nonché all’adozione dei provvedimenti nei confronti dei proprietari frontisti finalizzati alla rimozione degli arbusti che invadono la sede stradale; nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Fisciano a provvedere sull’istanza diffida del 31.10.2025, integrata, rettificata e sostituita dall’istanza del 24.11.2025 (inviata, a mezzo p.e.c. il 24.11.2025); e per la nomina di Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione intimata nel caso in cui la stessa non si conformi all’ordine del Giudice entro il termine che l’On.le Collegio riterrà congruo; nonché per quanto di ragione avverso e per l’annullamento, previa sospensione: a) della nota del 22.12.2025 (prot. 0035393/2025), avente ad oggetto: “Riscontro nota prot. n. 29981/2025 e successive”, notificata il 22.1.2025, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Fisciano ha disposto il non luogo a procedere, avendo l’Ente già riscontato, in passato, la richiesta del ricorrente con nota del 16.6.2017 (prot. n. 13425); b) della nota del 16.6.2017 (prot. n. 13425) allegata alla nota sub a) con cui il Capo del Settore Tecnico del Comune di Fisciano ha respinto l’istanza del ricorrente del 31.5.2017, acquisita al protocollo dell’ente il 5.6.2017 al n. 12158, sull’erroneo presupposto della natura di alveo strada e non strada comunale del tratto di strada che porta al civico n. 30; c) ove e per quanto di ragione, della nota interlocutoria del 5.1.2026 con cui la Polizia Municipale del Comune di Fisciano ha comunicato di aver avviato le procedure per la verifica dello stato dei luoghi; d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali richiamati nel provvedimento sub a), b) e c), comunque, lesivi degli interessi di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento e note comunali relative alla richiesta di manutenzione e messa in sicurezza di una strada comunale, installazione di segnaletica e illuminazione pubblica e rimozione di arbusti invadenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dal Comune di Fisciano sull'istanza-diffida del 31 ottobre 2025, successivamente integrata, rettificata e sostituita dall'istanza del 24 novembre 2025, con la quale chiedeva l'esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale, l'installazione della segnaletica e della pubblica illuminazione e l'adozione di provvedimenti verso i proprietari frontisti per la rimozione degli arbusti. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e l'annullamento, previa sospensione, della nota comunale del 22 dicembre 2025, della precedente nota del 16 giugno 2017 e, per quanto di ragione, della nota interlocutoria della Polizia Municipale del 5 gennaio 2026. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il Comune ha sostenuto di avere già riscontrato la richiesta con la nota del 16 giugno 2017. In sede cautelare, il Collegio ha rilevato la natura materiale dell'attività richiesta, l'avvenuto riscontro comunale, la natura confermativa della nota del 22 dicembre 2025 rispetto alla nota del 2017 e la natura non provvedimentale della nota della Polizia Municipale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la situazione relativa alle condizioni della strada risaliva quantomeno al 2017 e, quindi, non evidenziava un pregiudizio urgente nei termini allegati. Ha escluso anche il fumus boni iuris: a un esame sommario, il ricorso non appariva ammissibile in ragione della natura materiale dell'attività richiesta al Comune, dell'avvenuto riscontro mediante la nota del 22 dicembre 2025, della natura meramente confermativa di tale nota rispetto a quella del 16 giugno 2017 e della natura non provvedimentale della nota della Polizia Municipale del 5 gennaio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha fissato per il 17 novembre 2026 l'udienza pubblica per la trattazione del merito, disponendo il mutamento dal rito camerale a quello ordinario in ragione della contestuale domanda di annullamento di atti amministrativi.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
Richiamato quale disciplina processuale del giudizio avverso il silenzio-inadempimento.
Applicato alla domanda cautelare incidentale; il Collegio ha escluso sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la risalenza della situazione lesiva per un periodo significativo può escludere il periculum in mora, poiché depone contro l'esistenza di un pregiudizio attuale e urgente.
- La tutela cautelare presuppone la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda.
- Quando l'amministrazione abbia già riscontrato l'istanza del privato, la successiva nota che si limiti a richiamare e confermare il precedente riscontro può essere qualificata, in sede cautelare, come atto meramente confermativo e non riapre necessariamente i termini di impugnazione.
- Una nota interlocutoria con cui l'amministrazione comunica l'avvio di verifiche sullo stato dei luoghi, senza assumere una determinazione conclusiva, non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile come atto lesivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →