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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31243/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per tre episodi di omesso versamento di IVA, relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, in qualità di legale rappresentante di una società. In appello, due episodi (2015 e 2016) sono stati dichiarati estinti per prescrizione, mentre per l'episodio del 2017 la pena è stata rideterminata. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'omesso pagamento sarebbe dipeso da una crisi irreversibile e imprevedibile di liquidità, causata dalla perdita della principale commessa, con priorità data al pagamento di dipendenti e fornitori; 2) l'illegittimità del diniego della messa alla prova, affermando che la ripetitività delle condotte non era ostativa e che erano stati effettuati pagamenti rilevanti del debito tributario; 3) la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che per l'annualità 2016 il reato si era prescritto al 27 maggio 2025 e che non dovesse applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato che, per l'unico episodio residuo (omesso versamento IVA per il 2017), la motivazione della corte territoriale era congrua nel ritenere provato il dolo e nel escludere la forza maggiore, perché la crisi di liquidità non era stata dimostrata come imprevedibile e non imputabile, né erano stati provati adeguati tentativi di reperire risorse; inoltre, il pagamento dei dipendenti non valeva come scriminante. Ha poi ritenuto legittimo il diniego della messa alla prova, fondato sulla reiterazione delle condotte e sull'assenza di una convincente attivazione risarcitoria. Infine, ha escluso la prescrizione del fatto del 2017, affermando che la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel relativo arco di vigenza, e quindi la prescrizione maturerebbe solo il 27 giugno 2028. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Integra il reato di omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale; la mancata corresponsione può essere esclusa solo se l'imputato dimostra una assoluta impossibilità di adempiere non a lui imputabile.

  • art. 51 c.p.

    Il pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti non giustifica, di per sé, l'omesso versamento dell'IVA ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo o dell'antigiuridicità.

  • art. 168-bis c.p.

    L'ammissione alla messa alla prova per adulti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato e il recupero sociale.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce parametro per valutare, ai fini della messa alla prova, modalità della condotta e personalità dell'imputato.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina il termine di prescrizione del reato, oggetto della censura difensiva, esclusa dalla Corte per il fatto residuo del 2017.

  • art. 159 c.p.

    Nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina.

  • legge n. 103 del 2017

    La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta da tale legge si applica ai fatti commessi nel periodo in cui era vigente.

  • legge n. 3 del 2019

    Non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza.

  • legge n. 134 del 2021

    Non ha eliminato con effetto retroattivo la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile al fatto residuo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento IVA, l'invocazione di una crisi di liquidità può escludere la responsabilità solo se l'imputato allega e prova in modo rigoroso che la crisi non gli è imputabile e che egli ha posto in essere tutte le possibili iniziative, anche pregiudizievoli per il proprio patrimonio, per reperire le risorse necessarie.
  • Non è sufficiente, per escludere il dolo o invocare una giustificazione, dimostrare di avere destinato le risorse disponibili al pagamento dei dipendenti o di altri creditori: la priorità dei crediti di lavoro opera in ambiti specifici e non vale automaticamente nel diritto penale tributario.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio quando la motivazione di merito, sull'assenza di forza maggiore e sulla sussistenza del dolo, sia coerente e non illogica.
  • L'ammissione alla messa alla prova dell'imputato adulto è frutto di una valutazione discrezionale e prognostica del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; la reiterazione delle condotte e la scarsa attivazione risarcitoria possono legittimamente fondare il diniego.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, e non viene travolta retroattivamente dalle successive riforme richiamate dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoRiti alternativiCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiMessa alla provaPrescrizione del reato

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