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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05812/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha articolato tre motivi: il primo censurava la valutazione delle dichiarazioni di un teste della difesa in relazione all'orario dell'aritmia che avrebbe colpito l'imputato; il secondo lamentava carenza di motivazione sulla configurabilità del reato ex art. 337 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata una mera resistenza passiva, quindi inidonea a integrare il delitto; il terzo deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto a contestate aggravanti. La Corte ha ritenuto i primi due motivi riproduttivi di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione lineare e senza fratture logiche, mentre il terzo è stato giudicato manifestamente infondato perché non risultava contestata alcuna circostanza aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi reiteravano censure già esaminate e ritenute infondate in appello, con motivazione logica e coerente; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché non erano state contestate aggravanti. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama la contestazione per escludere che la mera resistenza passiva renda di per sé carente la configurabilità del reato, se la motivazione di merito è congrua.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già sottoposte al giudice di merito e da questi disattese con motivazione non manifestamente illogica.
  • La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non può essere esclusa con una censura meramente assertiva sulla pretesa "passività" della condotta, quando la motivazione di appello abbia già spiegato in modo lineare perché la condotta integri la fattispecie.
  • Il motivo che invoca il bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche rispetto ad aggravanti è manifestamente infondato se nel giudizio non risulta contestata alcuna circostanza aggravante.
  • La reiterazione di censure di fatto o di valutazioni probatorie già esaminate in appello non consente un nuovo scrutinio di merito in cassazione, salvo che emerga una vera frattura logica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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