Cassazione Penale, Ordinanza n. 11428/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità, l'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo: violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. e correlato vizio di omessa motivazione. In sostanza, la doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio e la mancata considerazione di profili attinenti alla determinazione della pena. La Corte ha però rilevato che, nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di appello salvo quelli sulla misura della pena comporta la rinuncia anche alle censure sul trattamento sanzionatorio concordato, salvo il caso di pena illegale; pertanto, il motivo era non deducibile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La decisione si fonda sul fatto che le censure proposte attenevano a questioni rinunciate nel concordato in appello e, quindi, non proponibili in sede di legittimità, non essendo dedotta una pena illegale.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del trattamento sanzionatorio, ma le censure su di esso risultano coperte dalla rinuncia conseguente al concordato in appello, salvo l'ipotesi di pena illegale.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza chiarisce che, una volta definito l'accordo e rinunciati gli altri motivi, in cassazione sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta delle parti di definizione concordata in appello.
La Corte richiama il principio per cui, nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
- La rinuncia ai motivi di appello, nel contesto del concordato, travolge anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla motivazione relativa alla commisurazione della pena, salvo che venga denunciata l'irrogazione di una pena illegale.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che investono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato in sede di concordato, anche se tali censure attengono a questioni rilevabili d'ufficio.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere con ricorso per cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata.
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