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Ordinanza

Ordinanza n. 11167/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla Rappresentanza - Ufficio Visti in relazione alla richiesta di rilascio di visto di ingresso a motivo lavoro subordinato, istanza presentata dal ricorrente in data successiva al 27 gennaio 2022 e inevasa.

Giustizia amministrativa202401011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente sulla questione della procedibilità conseguente alla sopravvenuta revoca del nulla osta. Ha quindi rinviato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 3 novembre 2026 e disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rilascio di visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Rappresentanza-Ufficio Visti in relazione a un'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, presentata successivamente al 27 gennaio 2022 e rimasta inevasa. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato che il nulla osta presupposto è stato successivamente revocato in data 17 febbraio 2025, circostanza idonea a far sorgere seri dubbi sulla procedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Il Collegio, rilevata d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, assegna alle parti un termine per presentare memorie sulla questione della procedibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione, prima di definire il giudizio.
  • La revoca sopravvenuta del nulla osta presupposto alla richiesta di visto può incidere sulla procedibilità dell'azione avverso il silenzio-inadempimento; tale effetto deve essere valutato nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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