Cassazione Penale, Sentenza n. 23198/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione. Si contestava che il G.E. non avesse tenuto conto della precedente rideterminazione esecutiva (Corte d'Appello di Salerno divenuta irrevocabile il 18/04/2018, con pena ridotta a anni 2 e mesi 8) e che gli aumenti per continuazione fossero stati calcolati senza indicazione dei criteri adottati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in via parziale: ha rilevato l'omessa motivazione e la mancata applicazione dei criteri richiesti dall'art. 133 c.p. nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, nonché la mancata considerazione della precedente rimodulazione esecutiva. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione e ha rinviato al Tribunale di Nocera Inferiore - Ufficio GIP per nuovo giudizio su tale punto. Decisione depositata il 10 maggio 2022.
Norme richiamate
Il giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'omessa indicazione dei criteri determina vizio di motivazione.
Sentenza SS.UU. n. 47127 del 24.6.2021 (Pizzone), rv 28269
sent. n. 47127 del 24.6.2021, Pizzone, rv 28269
Conferma il principio che, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena separatamente per ciascun reato satellite; tale principio è stato richiamato dalla Corte nel censurare la motivazione insufficiente della decisione impugnata.
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve indicare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare separatamente e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite ai sensi dell'art. 133 c.p.; la mancanza di questa motivazione costituisce vizio correggibile in Cassazione.
- Se esistono precedenti provvedimenti esecutivi che hanno già rimodulato la pena, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto nella successiva determinazione complessiva; non farlo richiede specifica motivazione e può comportare annullamento e rinvio.
- L'annullamento può essere limitato alla parte relativa alla determinazione degli aumenti per continuazione con rinvio per nuovo esame, senza travolgere l'intera ordinanza quando il vizio è circoscritto.
- Gli avvocati difensori devono contestare specificamente l'omessa considerazione di provvedimenti esecutivi precedenti e l'assenza di criteri parametrici per il calcolo degli aumenti per ottenere una pronuncia favorevole in Cassazione.
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