Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36146/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Questione giuridica: se l'obbligo di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità si applichi anche all'imputato "detenuto per altra causa", oppure se prevalga la disciplina speciale delle notificazioni all'imputato detenuto (art. 156 e segg.), che impone la notifica nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha stabilito che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si applica agli imputati non detenuti; per l'imputato detenuto, anche se per altra causa, trova invece applicazione il regime delle notificazioni previsto dagli artt. 156 e seguenti (notifica nel luogo di detenzione mediante consegna di copia). Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha interpretato questa norma come riferibile principalmente agli imputati non detenuti; non può essere applicata automatica­mente agli imputati detenuti per altra causa perché il sistema normativo prevede regole speciali per le notificazioni ai detenuti

  • art. 156, cod. proc. pen.

    le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione, mediante copia di consegna alla persona

    Disposizione speciale che regola le notificazioni all'imputato detenuto, estesa anche al detenuto per altra causa; la Corte l'ha ritenuta prevalente rispetto all'obbligo formale dell'art. 581, comma 1-ter

  • art. 161, cod. proc. pen.

    l'imputato detenuto deve, all'atto della scarcerazione, dichiarare o eleggere domicilio

    Prevede l'obbligo per il detenuto di dichiarare/eleggere domicilio al momento della scarcerazione, garantendo le successive notificazioni; rafforza l'idea che il regime speciale per i detenuti è autonomo

  • art. 157-ter, cod. proc. pen.

    le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato non detenuto sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e, specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione, esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater

    Collega l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, ai soli imputati non detenuti, suggerendo che l'elezione/dichiarazione richiesta da quell'articolo è rilevante per soggetti non in custodia

  • art. 164, cod. proc. pen. (testo previo e mantenuto)

    la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto dell'art. 156, comma 1

    Conferma che il regime generale delle elezioni di domicilio vale salvo la deroga speciale dell'art. 156 per i detenuti

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    introduce l'art. 581, comma 1-ter, e modifica disposizioni in tema di notificazioni e domicilio

    Ha creato l'obbligo formale di dichiarazione/elezione di domicilio per le impugnazioni, ma il sistema complessivo delle modifiche dimostra che il legislatore ha inteso distinguere tra imputati detenuti e non detenuti

  • art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    riferimento ai brevi termini per celebrare il giudizio di appello

    Richiamato dalla Corte d'appello come motivo di efficienza procedurale, ma la Cassazione ha ritenuto che il rischio di rallentamento non giustifichi l'applicazione dell'inammissibilità ai detenuti

  • art. 6 CEDU

    diritto a un equo processo

    La Corte costituisce parametro di interpretazione: applicare in maniera eccessivamente formalistica l'inammissibilità rischierebbe di ledere il diritto d'accesso alla giustizia e al giusto processo

Massime di principio

  • L'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. rileva principalmente per gli imputati non detenuti; per l'imputato detenuto (anche se per altra causa) prevale la disciplina speciale delle notificazioni prevista dall'art. 156 c.p.p.
  • Per l'imputato detenuto le notificazioni (anche successive alla prima) devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona, rendendo superflua l'elezione di domicilio ai fini di ammissibilità dell'impugnazione
  • Se l'imputato viene scarcerato, l'obbligo previsto dall'art. 161 c.p.p. di dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione agevola le notificazioni successive; comunque la mancanza di elezione non dovrebbe automaticamente comportare la perdita del diritto di impugnare
  • I tribunali devono evitare applicazioni eccessivamente formalistiche delle regole d'inammissibilità che possano violare il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) e valutare proporzionalmente il ruolo dell'obbligo formale
  • Prassi consigliata per difensori: quando possibile, allegare comunque la dichiarazione o elezione di domicilio e, se il cliente è detenuto, prevedere e documentare l'elezione presso l'ufficio di polizia penitenziaria; in caso di inammissibilità pronunziata, valutare ricorso per cassazione invocando la prevalenza del regime speciale per i detenuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.