Cassazione Penale, Sentenza n. 4860/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Si denunciavano: a) per la bancarotta patrimoniale, vizio motivazionale e violazione di legge per il fatto che la Corte si sarebbe limitata a rilevare i prelievi effettuati dall'imputato (circa €70.000) senza accertare l'effettivo utilizzo delle somme e quindi la distrazione verso impieghi estranei all'attività aziendale; b) per la bancarotta documentale, vizio motivazionale per l'affermazione di una sistematica e programmata omessa tenuta delle scritture contabili nell'arco di cinque anni, senza considerare i risultati dell'istruttoria, le deduzioni sulla condotta del precedente amministratore e la contestata diversa data di inizio della condotta (2012 anziché 2009); c) per la punibilità, censura per l'esclusione della tenuità della condotta che avrebbe potuto portare al riconoscimento prevalente delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato la protratta inerzia del ricorrente nel far comparire i testimoni e l'assenza di riscontri documentali sui pagamenti; l'esistenza della disponibilità delle somme e l'impossibilità di ricostruirne la destinazione legittima consentono di desumere la distrazione. Sul secondo motivo ha concluso che la contestazione della data di inizio e l'argomentazione generica non scardinano la motivazione: la prova dichiarativa del militare della GdF indicava l'assunzione della carica nel 2009 e la Corte ha correttamente ritenuto sussistente una condotta omissiva "programmata" quinquennale, idonea a configurare il dolo specifico. Il terzo motivo (tenuità) è inammissibile: la non tenuità è fondata sulla durata quinquennale dell'omissione e sull'ammontare della distrazione (oltre €70.000), elementi non contestati in modo efficace. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216, comma primo, n. 1, legge fallimentare
La Corte interpreta le condotte previste come riferite alla condotta infedele o sleale dell'amministratore rispetto al dovere di conservare le ragioni creditorie; una volta accertata la disponibilità delle somme, la mancata dimostrazione della loro destinazione legittima permette di inferire la distrazione.
art. 530, primo comma, codice di procedura penale
Il dubbio ragionevole idoneo all'assoluzione deve essere ancorato alle risultanze processuali e non può consistere in mere ipotesi astratte: deve essere plausibile e sostenibile alla luce del materiale probatorio.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede che in caso di rigetto del ricorso alla Corte di Cassazione il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali; applicata conseguentemente alla sentenza di rigetto.
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità delle somme o dei beni; se può dimostrarsi l'ingresso delle somme nel patrimonio dell'imprenditore e non è stata dimostrata la loro destinazione, può legittimamente desumersi la distrazione.
- L'assenza di riscontri documentali, bancari o contabili unita alla mancata collaborazione processuale (es. omissione nel far comparire testimoni) indebolisce efficacemente la tesi difensiva e favorisce le conclusioni probatorie della pubblica accusa.
- Per la bancarotta documentale la sistematicità e la durata dell'omissione nella tenuta delle scritture (ad es. pluriennale) possono dimostrare il dolo specifico, non essendo sufficiente una contestazione generica della circostanza temporale.
- Il dubbio giustificato ai fini dell'assoluzione deve essere fondato su argomentazioni attestate dal materiale probatorio: mere ipotesi alternative non sono idonee a superare una motivazione logica e coerente della condanna.
- La valutazione della tenuità della condotta prende in considerazione sia la durata che l'ammontare della condotta distrattiva; importi rilevanti e comportamenti protratti nel tempo ostano al riconoscimento della tenuità.
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