Cassazione Penale, Sentenza n. 11729/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il consigliere delegato della Corte d'appello di Milano ha convalidato il suo arresto ai fini della consegna alla Francia e ha disposto la custodia in carcere. La difesa sostiene che il giudice della convalida non ha considerato documenti prodotti (provvedimento del magistrato di sorveglianza favorevole all'esecuzione domiciliare, ordinanza di sostituzione con obbligo di dimora, istanza di patteggiamento con pena sostitutiva) che dimostravano l'assenza di esigenze cautelari o l'adeguatezza della detenzione domiciliare; non ha valutato il comportamento carcerario positivo e il risarcimento del danno; ha trascurato la possibilità di misure di controllo meno afflittive ex art. 275-bis c.p.p.; ha errato nella valutazione del pericolo di fuga, considerando rilevante l'allontanamento se la condanna francese era stata pronunciata in contumacia; infine contesta la presunta inidoneità del domicilio indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione nella materia cautelare è limitato alla violazione di legge e non può rimettere in discussione valutazioni prognostiche non manifestamente illogiche. Ha confermato la valutazione del giudice della cautela: sussisteva pericolo concreto e attuale di fuga, fondato sulla gravità del reato, sull'uso di generalità diverse, sugli spostamenti internazionali e sull'allontanamento dalla Francia dopo il fatto. Ha inoltre ritenuto proporzionata e adeguata la misura carceraria nel procedimento di consegna, essendo necessario garantire la traduzione in vinculis e ritenendosi insufficienti le misure meno afflittive alla luce degli elementi probatori e della generica indicazione del domicilio; ha escluso che provvedimenti nazionali favorevoli (es. misura domiciliare del magistrato di sorveglianza) siano automaticamente vincolanti nel procedimento di consegna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
disciplina il procedimento di consegna e le misure cautelari applicabili: nel contesto del mandato di arresto europeo le esigenze cautelari devono essere valutate con riferimento allo scopo della consegna (assicurare la traduzione in vinculis) e sulla base di elementi concreti e attuali del rischio di sottrazione
regime di impugnazione e limiti della censura in sede di legittimità (controllo in Cassazione sulle motivazioni del provvedimento di natura limitata alla violazione di legge)
norma citata nell'ambito delle disposizioni sul riesame e sull'adozione delle misure cautelari; richiamata per i limiti dell'esame delle misure nel procedimento di consegna
previsione sul regime e sui limiti di applicazione di determinate misure aventi carattere cautelare; nel caso la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'impossibilità delle misure meno afflittive comporta anche l'esclusione implicita dell'utilità degli strumenti di controllo a distanza
regola l'impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha osservato che la scelta per la detenzione carceraria implica una valutazione assorbente sulla non idoneità di tali strumenti nel caso concreto
disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiesto per la sintesi dei motivi di ricorso; indicazione formale usata nella presentazione delle censure in cassazione
Massime di principio
- Nelle procedure di consegna (mandato di arresto europeo) il giudice cautelare valuta il pericolo di fuga con riferimento a elementi concreti, attuali e prognostici collegati alla possibilità di sottrazione e all'obiettivo di assicurare la traduzione in vinculis; le valutazioni svolte sul punto sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non per violazione di legge.
- Provvedimenti adottati in procedimenti nazionali (es. concessione di detenzione domiciliare o obbligo di dimora) non sono automaticamente vincolanti nel procedimento di consegna: il giudice della consegna deve verificare le circostanze specifiche del caso e la loro attualità rispetto all'obiettivo della consegna.
- L'uso di generalità diverse, spostamenti internazionali e l'allontanamento dallo Stato dove è stata commessa l'infrazione sono elementi rilevanti e possono giustificare la custodia cautelare in vista della consegna.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata in relazione all'esigenza di rapidità e certezza della consegna; la detenzione in carcere può ritenersi l'unica misura idonea quando dalle circostanze emerge l'impossibilità di garantire la traduzione mediante misure meno afflittive o controlli a distanza.
- La pronuncia in contumacia all'estero non esclude di per sé l'apprezzamento del pericolo di fuga: l'assenza di notifica può essere rilevante ma non è automaticamente dirimente rispetto agli altri elementi concreti di rischio.
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