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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27346/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità maturate nei confronti della società datrice di lavoro, dichiarata fallita. La Corte d’appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande ritenendo che l’ammissione del credito allo stato passivo non vincolasse l’INPS, che avrebbe potuto contestare nel giudizio previdenziale l’accertamento della subordinazione e dei crediti, già compiuto in sede fallimentare con sentenza del Tribunale di Livorno n. 325 del 2018. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 297/1982 e dell’art. 2 della l. n. 80/1992, sostenendo che, una volta accertati l’insolvenza, l’ammissione dei crediti allo stato passivo esecutivo e la tempestività della domanda al Fondo, l’INPS non potesse rimettere in discussione l’esistenza e l’ammontare del credito accertati nella procedura concorsuale. Il lavoratore ha dedotto che tali presupposti erano incontroversi nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha ribadito che l’esecutività dello stato passivo, quanto all’esistenza e all’ammontare del credito del lavoratore, vincola l’INPS al subentro nel debito del datore insolvente, anche se l’ente non abbia partecipato alla procedura concorsuale, e non consente di contestare l’an e il quantum del credito accertato. Ha tuttavia precisato che l’ammissione al passivo, da sola, non basta a fondare il diritto alla prestazione del Fondo: l’INPS può contestare la ricorrenza degli ulteriori elementi, propri della fattispecie previdenziale, dai quali dipende l’obbligo di tutela assicurativa. La Corte territoriale dovrà quindi svolgere il nuovo esame attenendosi a questa distinzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 della l. 29 maggio 1982, n. 297

    l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella caso ivi all’attenzione, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.

    L’esecutività dello stato passivo vincola l’INPS rispetto all’esistenza e all’ammontare del credito del lavoratore accertato nella procedura concorsuale e comporta il subentro dell’ente nel debito del datore insolvente.

  • art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992

    in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l'INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale.

    Per le ultime tre mensilità, l’ammissione al passivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo del Fondo: devono ricorrere anche i presupposti oggettivi e soggettivi propri della tutela previdenziale, la cui sussistenza può essere contestata dall’INPS.

  • art. 2 della l. n. 80 del 1992

    l’unico motivo di ricorso per cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, nonché dell’art. 2 della l. n. 80 del 1992 n. 297.

    Il testo individua questa disposizione tra le norme invocate con il motivo, ma non ne espone una distinta interpretazione della Corte. La decisione distingue il vincolo dell’ammissione al passivo sul credito accertato dalla verifica autonoma dei presupposti interni alla fattispecie previdenziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Detti principi vanno qui confermati e questo Collegio si riporta alle motivazioni delle pronunzie innanzi richiamate facendole proprie anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ricordato breviter che la vincolatività per il Fondo del decreto esecutivo di ammissione allo stato passivo è stata da questa Corte affermata quale conseguenza della qualificazione del fenomeno di subentro del Fondo, quale successione ex lege, di detto ente nella posizione del debitore fallito.

    La Corte richiama l’art. 118 disp. att. c.p.c. per fare proprie le motivazioni delle precedenti pronunce richiamate, ribadendo che il vincolo dell’ammissione esecutiva al passivo si collega al subentro dell’ente, quale successione ex lege, nella posizione del debitore fallito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, nonché dell’art. 2 della l. n. 80 del 1992 n. 297.

    La disposizione è indicata come base processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte accoglie il motivo in ragione dell’erronea interpretazione del vincolo derivante dall’ammissione esecutiva al passivo.

Massime di principio

  • L’esecutività dello stato passivo che accerti l’esistenza e l’ammontare del credito del lavoratore vincola l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, rispetto all’an e al quantum debeatur e comporta il subentro dell’ente nel debito del datore insolvente, anche se l’INPS non ha partecipato alla procedura concorsuale.
  • Il vincolo derivante dall’ammissione esecutiva al passivo riguarda l’accertamento del credito nella procedura concorsuale e non elimina la necessità di verificare gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi interni alla fattispecie previdenziale, che l’INPS può contestare.
  • L’ammissione al passivo del credito relativo alle ultime tre mensilità, considerata isolatamente, non è sufficiente per il riconoscimento della prestazione del Fondo di garanzia: occorre accertare anche la ricorrenza degli elementi propri dell’obbligo di tutela assicurativa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicato

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