Cassazione Penale, Ordinanza n. 09313/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo un errore nel calcolo dei termini massimi di prescrizione. In particolare, ha contestato l'applicazione, nel computo della prescrizione, dei periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente al tempo di commissione del fatto, sostenendo in sostanza che tali sospensioni non dovessero essere considerate nel modo fatto proprio dalla sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata alla luce del recente intervento delle Sezioni unite sulla disciplina dell'art. 159 c.p., affermando che la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge e che, per i reati commessi dall'1 gennaio 2020, opera la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza del motivo relativo alla prescrizione, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite sulla successione delle discipline della sospensione del corso della prescrizione.
Norme richiamate
"La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021"
La Corte richiama il principio secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 si applica ai fatti commessi nel periodo di vigenza di quella legge e non è stata travolta retroattivamente dalle riforme successive; per i fatti commessi dall'1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina risultante dalla legge n. 134 del 2021.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma richiamata come fonte del testo dell'art. 159 c.p. applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.
Richiamata solo per escluderne l'effetto abrogativo retroattivo sulla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata sia per escluderne un effetto retroattivo sulla disciplina previgente sia come fonte della disciplina applicabile ai reati commessi dall'1 gennaio 2020.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione va individuata in base al tempo di commissione del reato e al regime normativo temporalmente vigente, secondo i criteri di successione delle leggi penali nel tempo.
- La legge n. 103 del 2017, che ha introdotto una specifica disciplina della sospensione della prescrizione, si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza e non viene travolta retroattivamente dalle riforme successive.
- Per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina della prescrizione come ridisegnata dalla legge n. 134 del 2021.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una lettura della normativa sulla prescrizione incompatibile con il principio affermato dalle Sezioni unite, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
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